Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/2023

Corte cost., ord. 6 aprile 2023, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
62/2023
Data di deposito
6 aprile 2023
Data di decisione
9 marzo 2023
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:62

Parametri

Massime

Massima n. 45460

Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 261/2022 -mass. 45197; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703).Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero - e, in particolare, al procuratore della Repubblica - in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. (Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209).Il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzione, in quanto organi giurisdizionali collocati in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competenti a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 1/2023-mass. 45273; O. 250/2022-mass. 45221; O. 157/2022-mass. 44942; O. 19/2021-mass. 43577).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del GIP presso il medesimo Tribunale, per avere essi acquisito agli atti del procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito e altri, e utilizzato come fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore, e nei confronti del GUP presso il Tribunale di Torino, per avere posto a fondamento del decreto che dispone il rinvio a giudizio le stesse intercettazioni, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del pubblico ministero e degli organi giurisdizionali a esserne parte; sotto il profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni presidiata dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio). (Precedente: S. 38/2019 - mass. 42192).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino nonché del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino nonché al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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