Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/2023
Corte cost., ord. 9 marzo 2023, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/2023
- Data di deposito
- 9 marzo 2023
- Data di decisione
- 6 febbraio 2023
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, lett. c), legge della Regione siciliana n. 20 del 29 luglio 2021
- art. 3, comma 2, lett. d), legge della Regione siciliana n. 20 del 29 luglio 2021
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 20 del 29 luglio 2021
- art. 7, comma 2, lett. d), legge della Regione siciliana n. 20 del 29 luglio 2021
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 20 del 29 luglio 2021
- art. 14, comma 3, lett. a), legge della Regione siciliana n. 20 del 29 luglio 2021
Parametri
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. b), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 45345
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della controparte, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 232/22 - mass. 45102; O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44451; O. 51/2021 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647; O. 244/18 - mass. 40603; O. 60/18 - mass. 39946; O. 55/18 - mass. 39933).(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. a e b, e terzo, Cost., - degli artt. 3, comma 2, lett. c e d, 6, 7, comma 2, lett. d, 13 e 14, comma 3, lett. a, della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021, che, nell'ambito della gestione del fenomeno migratorio favorisce politiche di accoglienza ed inclusione, prevedendo la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantendo omogeneità e pari opportunità di accesso alle prestazioni offerte, analizzando e monitorando il fenomeno, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione; promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni private operanti in tale ambito; prevede l'adozione di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, in base al quale la giunta regionale approva il programma annuale e la regione promuove l'azione dei comuni nella materia oggetto della legge; istituisce l'elenco dei mediatori culturali, prevedendone requisiti e modalità di iscrizione; dispone, infine, l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute delle persone assistite, monitorando la situazione sanitaria e gli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche. La rinuncia al ricorso è motivata dalla satisfattiva modifica delle norme impugnate e dalla loro mancata applicazione nel periodo di vigenza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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