Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/2023
Corte cost., ord. 14 febbraio 2023, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/2023
- Data di deposito
- 14 febbraio 2023
- Data di decisione
- 24 gennaio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
Parametri
Massime
Massima n. 45314
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lombardia in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 146 e 167, comma 5, cod. beni culturali - dell'art. 83 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, il quale prevede che, nell'ipotesi di assenza di danno ambientale, la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 citato, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'80% del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia; e, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro. All'atto della rimessione della questione il rimettente aveva esaurito la sua potestas iudicandi , avendo già rigettato entrambi i motivi di ricorso proposti nel giudizio a quo . ( Precedenti: S. 3/2023; S. 264/2022; S. 261/2021; S. 248/2021 - mass. 44431; S. 137/2020 - mass. 43507; S. 76/2019 - mass. 42121 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sollevata - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 146 e 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) - dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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