Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2023
Corte cost., ord. 14 novembre 2023, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2023
- Data di deposito
- 14 novembre 2023
- Data di decisione
- 25 ottobre 2023
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:204
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 45848
Va riconosciuta la legittimazione attiva del tribunale a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (Precedenti: O. 191/2023 – mass. 45795; O. 175/2023 – mass. 45716; O. 154/2023 – mass. 45694; O. 34/2023 – mass. 45357; O. 1/2023 – mass. 45273).Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 154/2023 – mass. 45694).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, sez. settima penale, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni – doc. IV-ter, n. 11-A – si è affermato che le dichiarazioni rese sulla propria pagina Facebook dall’allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella della Camera a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro). (Precedenti: O. 175/2023 – mass. 45716; O. 154/2023 – mass. 45694; O. 34/2023 – mass. 45357; O. 1/2023 – mass. 45273).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Milano;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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