Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/2023
Corte cost., ord. 3 novembre 2023, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/2023
- Data di deposito
- 3 novembre 2023
- Data di decisione
- 10 ottobre 2023
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 8 del 1° gennaio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 45836
Quando le modifiche normative incidono profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, è necessario restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest’ultimo sia verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative. (Precedenti: O. 72/2023 – mass. 45537, O. 31/2023 – mass. 45353, O. 30/2023 – mass. 45356, O. 231/2022 – mass. 45196, O. 227/2022 – mass. 45139, O. 97/2022 –mass. 44823, O. 243/2021 – mass. 44405, O. 60/2021 – mass. 43750, O. 185/2020 – mass. 43315).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania e al Tribunale di Brescia per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, sostituendo l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come conv., punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. L’art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come conv., ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali. Tale ius superveniens può trovare applicazione retroattiva nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, per l’effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio).
Massima n. 45837
La sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come conv. e modificato, condivide la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all’esito della depenalizzazione; pertanto mantiene natura sostanzialmente penale ed è soggetta ai principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso il principio di retroattività della lex mitior. (Precedenti: S. 68/2021 – mass. 43807; S. 63/2019 – mass. 42613; S. 193/2016 – mass. 39016).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Verbania e al Tribunale ordinario di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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