Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/2023
Corte cost., ord. 17 ottobre 2023, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/2023
- Data di deposito
- 17 ottobre 2023
- Data di decisione
- 20 settembre 2023
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:191
Parametri
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 45795
Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al giudice dell’udienza preliminare, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 62/2023 – mass. 45460; O. 69/2020 – mass. 43150; O. 25/2013 – mass. 36921; O. 142/2011 – mass. 35599).Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 62/2023 – mass. 45460; O. 261/2022 – mass. 45197; O. 276/2008 – mass. 32704; O. 275/2008 – mass. 32703).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, volto a dichiarare la non spettanza del potere di quest’ultimo di negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 – Doc. IV, n. 10 –, l’autorizzazione a utilizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, le conversazioni telefoniche e le captazioni occasionali antecedenti all’iscrizione del medesimo senatore nel registro degli indagati nell’ambito di un procedimento penale. Quanto al profilo soggettivo, sono riconosciute la natura di potere dello Stato sia al GUP del Tribunale di Roma che al Senato della Repubblica. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, essendo questo volto a lamentare l’alterazione del corretto equilibrio tra l’esercizio della funzione giurisdizionale e la salvaguardia delle prerogative e delle immunità parlamentari di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., asseritamente menomato dalla pretesa del Senato della Repubblica di valutare autonomamente il requisito della necessità probatoria previsto dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e di ritenere di natura indiretta, anziché fortuita o occasionale, le restanti intercettazioni di cui il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo nel giudizio pendente dinnanzi ad esso).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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