Corte costituzionale
Ordinanza n. 179/2023
Corte cost., ord. 28 luglio 2023, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 179/2023
- Data di deposito
- 28 luglio 2023
- Data di decisione
- 6 luglio 2023
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:179
Parametri
- art. 55, e seguenti, Costituzione
- art. 64, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 45768
La Camera è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in riferimento a sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in difesa delle attribuzioni alla stessa garantite sul piano costituzionale, tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e, più in generale, le funzioni di cui agli art. 55 ss. Cost. ( Precedenti: O. 250/2022 – mass. 45221 ). È indubbia la legittimazione a essere parte di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, a fronte della costante giurisprudenza costituzionale, che tale legittimazione riconosce ai singoli organi giurisdizionali, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. ( Precedenti: S. 262 del 2017 – mass. 40991 - 40994; S. 52/2016 – mass. 38771 ). Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile. ( Precedenti: Precedenti: O. 250/2022 – mass. 45221; O. 91/2016 – mass. 38838; O. 137/2015 – mass. 38564 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in riferimento sia alla sentenza delle sez. unite civili n. 15236 del 2022, sia alla sentenza della sez. quinta del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021, con le quali sono state considerate sottratte alla giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall’Amministrazione della Camera, che pertanto lamenta la lesione della sfera di attribuzioni a essa riservata dalla Costituzione e la sua posizione di indipendenza. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a promuovere il conflitto e quella dei massimi organi giurisdizionali ad esserne parte; sotto il secondo profilo, la ricorrente non lamenta un mero error in iudicando , bensì la lesione della sfera di competenze regolamentari ad essa riconosciuta dall’art. 64, primo comma, nonché, più in generale, dagli artt. 55 e seguenti Cost. Nello specifico, la Camera lamenta il superamento, da parte delle citate sentenze, dei limiti che il potere giurisdizionale incontra a garanzia delle sue attribuzioni concretate negli art. 12, comma 3, lett. e , del Regolamento della Camera, per quanto concerne l’adozione dei regolamenti adottati dall’Ufficio di Presidenza in materia di procedure di affidamento, nonché nella lettera f del medesimo comma – e nel Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti – per quanto riguarda gli atti di natura amministrativa oggetto della riserva di autodichia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, al Consiglio di Stato, alla Corte di cassazione e al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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