Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2023

Corte cost., ord. 27 luglio 2023, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
175/2023
Data di deposito
27 luglio 2023
Data di decisione
21 giugno 2023
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:175

Parametri

Massime

Massima n. 45716

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 35/2022 – mass. 44519, O. 148/2020 – mass. 43530).Il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 148/2020 – mass. 43530, O. 69/2020 – mass. 43150).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. quarta penale, in composizione monocratica, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 – doc. IV-quater, n. 4 – con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore M.M. G. sulla propria pagina Facebook, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, fosse stato espresso nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). (Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 35/2022 – mass. 44519, O. 148/2020 – mass. 43530).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha promosso il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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