Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2023
Corte cost., ord. 18 luglio 2023, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2023
- Data di deposito
- 18 luglio 2023
- Data di decisione
- 6 luglio 2023
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:154
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 45694
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 34/2023 - mass. 45357, O. 1/2023 - mass. 45273, O. 35/2022 - mass. 44519, O. 82/2020 - mass. 43323).La Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 34/2023 - mass. 45357, O. 1/2023 - mass. 45273, O. 35/2022 - mass. 44519, O. 82/2020 - mass. 43323).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno, sez. prima civile, in riferimento alle delibere del 27 luglio 2022, doc. IV-quater, nn. 3 e 4, con cui la Camera dei deputati ha affermato che le dichiarazioni rese da G. M. e R. O., allora deputati, costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l’instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da membri di quel ramo del Parlamento). (Precedenti: O. 34/2023 – mass. 45357, O. 1/2023 – mass. 45273, O. 35/2022 – mass. 44519, O. 82/2020 – mass. 43323).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Salerno;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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