Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/2023
Corte cost., ord. 26 giugno 2023, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/2023
- Data di deposito
- 26 giugno 2023
- Data di decisione
- 7 giugno 2023
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- art. 10, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- art. 13, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- art. 14, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- art. 18, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- Relazione sulla gestione e allegati collegati, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
- legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
- art. 11, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
- art. 18, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
- Relazione sulla gestione (A/1), legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
- Relazione sulla gestione, allegato 32, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
- Allegati collegati, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
- legge della Regione Abruzzo n. 19 del 3 agosto 2022
- art. 18, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 3 agosto 2022
- Relazione sulla gestione (A/1) e allegati collegati, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 3 agosto 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45680
Quando il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, relativamente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo, in senso satisfattivo per il ricorrente, è tale da incidere radicalmente sui termini delle questioni di legittimità costituzionale promosse, essendo state modificate le disposizioni impugnate, che non risultano, d’altra parte, aver prodotto effetti di sorta, vengono meno le ragioni della controversia e deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e , e 136, primo comma, Cost. – della legge reg. Abruzzo n. 18 del 2022, nonché, in particolare, degli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, della relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2018, della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2022, nonché, in particolare, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2019, e della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2022, nonché, in particolare, degli artt. 1, 11, comma 2, 18, comma 3, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2020, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020. Nelle more del giudizio, la legge reg. Abruzzo n. 23 del 2023 è intervenuta a modificare le disposizioni regionali oggetto di censura, che non risultano aver prodotto effetti di sorta, in senso satisfattivo per il ricorrente e la Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 163318 del 5 giugno 2023, depositata in udienza, attesta di aver verificato che le modifiche normative sono rispettose degli impegni, assunti dal Presidente regionale, di adeguamento alla sentenza n. 235 del 2021. ( Precedenti: O. 101/2020 – mass. 43427; O. 160/2014 -mass. 37991; O. 267/2012 – mass. 36744; O. 53/2009 – mass. 33192; O. 15/2003 – mass. 27524 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio 2018), nonché, in particolare, degli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, della relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2018, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l'esercizio 2019), nonché, in particolare, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2019, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio 2020), nonché, in particolare, degli artt. 1, 11, comma 2, 18, comma 3, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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