Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2023

Corte cost., ord. 26 giugno 2023, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/2023
Data di deposito
26 giugno 2023
Data di decisione
7 giugno 2023
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • art. 13, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • art. 14, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • art. 18, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • Relazione sulla gestione e allegati collegati, legge della Regione Abruzzo n. 18 del 3 agosto 2022
  • legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
  • art. 18, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
  • Relazione sulla gestione (A/1), legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
  • Relazione sulla gestione, allegato 32, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
  • Allegati collegati, legge della Regione Abruzzo n. 20 del 3 agosto 2022
  • legge della Regione Abruzzo n. 19 del 3 agosto 2022
  • art. 18, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 3 agosto 2022
  • Relazione sulla gestione (A/1) e allegati collegati, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 3 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45680

Quando il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, relativamente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo, in senso satisfattivo per il ricorrente, è tale da incidere radicalmente sui termini delle questioni di legittimità costituzionale promosse, essendo state modificate le disposizioni impugnate, che non risultano, d’altra parte, aver prodotto effetti di sorta, vengono meno le ragioni della controversia e deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e , e 136, primo comma, Cost. – della legge reg. Abruzzo n. 18 del 2022, nonché, in particolare, degli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, della relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2018, della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2022, nonché, in particolare, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2019, e della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2022, nonché, in particolare, degli artt. 1, 11, comma 2, 18, comma 3, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2020, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020. Nelle more del giudizio, la legge reg. Abruzzo n. 23 del 2023 è intervenuta a modificare le disposizioni regionali oggetto di censura, che non risultano aver prodotto effetti di sorta, in senso satisfattivo per il ricorrente e la Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 163318 del 5 giugno 2023, depositata in udienza, attesta di aver verificato che le modifiche normative sono rispettose degli impegni, assunti dal Presidente regionale, di adeguamento alla sentenza n. 235 del 2021. ( Precedenti: O. 101/2020 – mass. 43427; O. 160/2014 -mass. 37991; O. 267/2012 – mass. 36744; O. 53/2009 – mass. 33192; O. 15/2003 – mass. 27524 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio 2018), nonché, in particolare, degli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, della relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2018, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l'esercizio 2019), nonché, in particolare, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2019, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio 2020), nonché, in particolare, degli artt. 1, 11, comma 2, 18, comma 3, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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