Corte costituzionale

Sentenza n. 90/2022

Corte cost., sent. 11 aprile 2022, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/2022
Data di deposito
11 aprile 2022
Data di decisione
25 gennaio 2022
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:90

Parametri

  • art. 20, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 24, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 122, comma 4, Costituzione

Massime

Massima n. 44697

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia, non può escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto. ( Precedenti: S. 259/2019 - mass. 40885; S. 230/2017 - mass. 41697; S. 107/2015 - mass. 38406; O. 269/2019 - mass. 40925 ).

Massima n. 44698

Nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti è ammissibile anche se spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione generale di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 va infatti interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. ( Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41732; S. 252/2013 - mass. 37406 ).

Massima n. 44699

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra enti è rimesso alla Regione ricorrente scegliere contro quale atto promuovere il conflitto, entro il termine di cui all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, con esclusione degli atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi). Essa ha quindi la possibilità di presentare ricorso anche avverso un atto preparatorio o non definitivo - diretto, in ogni caso, ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza -, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. ( Precedenti: S. 146/2018 - mass. 41410; S. 36/2018 - mass. 39873; S. 130/2014 - mass. 37935; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 771/1988 - mass. 13410; O. 175/2020 - mass. 42349 ).

Massima n. 44700

Allorquando in un giudizio per conflitto di attribuzione fra enti una Regione contesti la lesività dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la pretesa lesione non si consuma con l'adozione dei primi atti di esercizio della funzione stessa, per cui la sentenza di appello non rientra fra gli atti meramente consequenziali di altri atti (come la sentenza di primo grado). La Regione ricorrente ha quindi la possibilità di reagire alla pretesa lesione già in relazione al primo atto di esercizio della funzione giurisdizionale, senza attendere che la medesima lesione si cristallizzi, per effetto della definitività della decisione. ( Precedente: S. 332/2011 - mass. 35998 ). Non può costituire motivo di inammissibilità del conflitto tra enti la mancata proposizione del ricorso a seguito della sentenza di primo grado, considerato che l'istituto dell'acquiescenza non trova applicazione nei giudizi per conflitto di attribuzione, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte. ( Precedente: S. 31/2019 - mass. 41726 ). I conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando è contestata in radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicando , valendo, per questi ultimi, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. ( Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 224/2019 - mass. 41634; S. 2/2018 - mass. 39672; S. 195/2007 - mass. 31385 ).

Massima n. 44701

L'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo consiliare regionale (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica; pertanto le funzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa, ma si allargano a comprendere le funzioni di indirizzo, di controllo e regolamentari riservate alle Regioni, nonché le altre conferite al Consiglio regionale dalla Costituzione e dalle leggi, incluse quelle di tipo amministrativo, purché strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali. È dunque insufficiente la forma amministrativa dell'atto adottato per escludere la prerogativa dell'insindacabilità. ( Precedenti: S. 235/2015 - mass. 38611; S. 107/2015 - mass. 38407; S. 337/2009 - mass. 34200; S. 195/2007 - mass. 31386; S. 392/1999 - mass. 24905; S. 289/1997 - mass. 23425; S. 69/1985 - mass. 10768; S. 81/1975 - mass. 7743 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sez. giurisd. centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della spa a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa; ed è annullata, per l'effetto, la medesima sentenza n. 350 del 2021, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi. L'approvazione, mediante la delibera indicata, del piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint-Vincent, consistente in un aumento di capitale fino a 60.000.000 di euro della Casinò de la Vallée spa, costituisce, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, esercizio delle funzioni proprie del Consiglio, essendo la stessa un atto di indirizzo politico, espressivo di una scelta di ordine strategico della Regione. L'approvazione della delibera costituisce quindi una espressione di voto che, è, sotto ogni profilo, riconducibile all'esercizio di funzioni inerenti al nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, rispetto al quale l'art. 24 dello statuto speciale, al pari dell'art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità - penale, civile e amministrativa - dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa;

2) annulla per l'effetto la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 25 gennaio 2022ORDINANZAVisto l'intervento spiegato in giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., componenti del Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella consiliatura 2013/2018, nonché l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti;considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (ordinanza n. 269 del 2019; ordinanza allegata alla sentenza n. 230 del 2017);che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (ordinanza n. 269 del 2019; sentenze n. 259 del 2019 e n. 107 del 2015);che, nel caso di specie, A. F. ed altri, in qualità di ex consiglieri regionali, rivestono la qualità di parti del giudizio definito con la sentenza n. 350 del 2021 della Corte dei conti, terza sezione centrale d'appello, oggetto del presente conflitto di attribuzione, impugnata dinanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione;che il giudizio in esame verte sulla spettanza alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione contabile nei confronti dei citati consiglieri regionali ed è pertanto suscettibile di condizionare sia l'esecuzione della sentenza di appello impugnata, sia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, incidendo in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva dei medesimi consiglieri;che anche il Procuratore generale presso la Corte dei conti è parte del giudizio ordinario, la cui decisione è oggetto del conflitto;che l'esito del presente conflitto è, quindi, suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione del diritto del PM contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi erariali al risarcimento del danno asseritamente patito dalle finanze pubbliche;che, pertanto, devono essere dichiarati ammissibili gli interventi di A. F. ed altri, in qualità di ex consiglieri regionali, nonché del Procuratore generale presso la Corte dei conti, al fine di consentire loro di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte;che deve, inoltre, essere consentito l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, anche ove spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi a questa Corte, in quanto la previsione generale di cui all'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013; ordinanza n. 136 del 2018).Per Questi MotiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento spiegato in giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., in qualità di ex componenti del Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato personalmente, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.F.to: Giuliano Amato, Presidente

Testo integrale

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