Corte costituzionale
Sentenza n. 88/2022
Corte cost., sent. 5 aprile 2022, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/2022
- Data di deposito
- 5 aprile 2022
- Data di decisione
- 9 febbraio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 44801
Nel giudizio in via incidentale esiste la possibilità che la discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia agevolmente risolta tramite gli ordinari criteri ermeneutici, mediante la loro lettura coordinata. (Precedenti: S. 224/20 - mass. 42754; S. 58/2020 - mass. 42156; S. 219/2017 - mass. 40548; S. 203/2016; S. 94/2016; S. 170/2013; O. 244/2017 mass. 40152).
Massima n. 44802
Compete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il sindacato sulla rilevanza, effettuato dalla Corte costituzionale, ha carattere esterno, si arresta cioè alla soglia della non implausibilità della motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44213; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466 ; S. 15/2021 - mass. 43568; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 32/2020 - mass. 42279; O. 117/2017 - mass. 39663; O. 47/2016 - mass. 38766 )
Massima n. 44803
Il requisito della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, essendo sufficiente, per l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo , senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa ( Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44072; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 253; S. 174/2019 - mass. 42430; S . 170/2019 - mass. 40711) .
Massima n. 44804
La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto; la riversibilità mira, pertanto, a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che possa derivare dalla morte di un congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte. ( Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552; S. 18/1998 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. Il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, nonostante la relazione instaurata sia assimilabile, in ragione della condizione di minorata capacità e della vivenza a carico. È, pertanto, illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del detto trattamento. Né vale argomentarne l'esclusione, in ragione della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori, fino alla maggiore età, e della più lunga durata, in astratto, dell'aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro, non essendo tale differenza dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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