Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2022

Corte cost., sent. 1° aprile 2022, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2022
Data di deposito
1° aprile 2022
Data di decisione
23 febbraio 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 36, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 20 gennaio 2021

Parametri

Massime

Massima n. 44742

Le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. ( Precedenti: S. 227/2020 - mass. 42658; S. 88/2020 - mass. 42698 ). Gli interessi legati al turismo, materia di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., possono intercettare profili che attengono all'ambiente, sempre che comportino un'elevazione dello standard di tutela. ( Precedente: S. 86/2021; S. 214/2006 - mass. 30451) . (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., dell'art. 19, comma 36, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, che regolamenta la raccolta di materiale legnoso spiaggiato in aree del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione, consentendola per un periodo di tempo determinato e limitato e per uso esclusivamente personale o domestico e senza fine di lucro. La disposizione impugnata consente una forma di gestione di tali materiali sul presupposto, stabilito dal codice dell'ambiente, che agli stessi non si applichino le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti urbani; inoltre, intervenendo nella prospettiva dell'economia circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità finale di rifiuti da smaltire, detta disposizione non solo risulta conforme alla disciplina statale ma realizza anche una forma di maggiore tutela dell'ambiente). ( Precedenti: S. 214/2020 - mass. 42570; S. 289/2019 - mass. 40971)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 36, della legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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