Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2022
Corte cost., sent. 25 marzo 2022, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2022
- Data di deposito
- 25 marzo 2022
- Data di decisione
- 8 febbraio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 8 del 23 aprile 2021
Parametri
Massime
Massima n. 44820
Nei giudizi in via principale la censura incidente sul riparto interno di competenze tra Stato e Regioni va trattata preliminarmente assumendo carattere prioritario, sotto il profilo giuridico ( Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44467; S. 38/2021 - mass. 4369; S. 114/2017 - mass. 40447 ). (Nel caso di specie, va esaminata prioritariamente la questione relativa alla violazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.).
Massima n. 44821
L'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di aree o zone non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, opera una valutazione di "primo livello", finalizzata a semplificare e ad accelerare la valutazione che, in via definitiva, deve compiersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione. In detta istruttoria le stesse sono tenute a conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata ( burden sharing ). ( Precedenti: S. 11/2022; S.177/2021 - mass. 44094 ).
Massima n. 44822
Le disposizioni che attengono al regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili coinvolgono la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», affidata dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, nel cui ambito le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali dettati dal legislatore statale, in buona parte racchiusi nel d.lgs. n. 387 del 2003. In particolare, l'art. 12, che disciplina le procedure per l'autorizzazione dei detti impianti, ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40785; S. 99/2012 - mass. 36270) . Tra i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono annoverate le linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, esse hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. ( Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass- 43714; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42667; S. 69/2018 ). Costituiscono principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» la celere conclusione delle procedure di autorizzazione e la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, al contempo attuativi di direttive dell'Unione europea e riflesso di impegni internazionali. ( Precedenti: S. 286/2019 - mass. 40965 e 40967; S. 13/2014 - mass. 37604). Il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è affidato a celeri procedure amministrative, sicché dette valutazioni non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali, né a fortiori essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali. ( Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993, S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 44/2011 - mass. 35352). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 che, nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, sospende le procedure di autorizzazione di impianti di produzione di energia eolica, di grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio. Dette procedure, che - in base ai principi fondamentali dettati a livello statale - devono essere semplificate e accelerate vengono sospese, nelle citate zone agricole, in contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che individua un termine massimo per la conclusione del procedimento unico. La sospensione delle procedure, in attesa del compimento del procedimento di individuazione delle zone non idonee, ne contraddice la stessa ratio di strumento acceleratorio né è giustificata dal ritardo nel suo completamento, atteso che tutti gli interessi coinvolti - compresi quelli alla tutela delle produzioni alimentari di qualità e di particolare pregio - vengono ponderati nel procedimento di autorizzazione, implicando la mancanza della previa istruttoria regionale soltanto l'insussistenza di una valutazione di "primo livello", che avrebbe reso più agevole e celere il giudizio da operare in concreto nel procedimento autorizzativo). ( Precedenti. S. 11/2022 - mass. 44476; S.177/2021 - mass. 44094 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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