Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2022
Corte cost., sent. 15 marzo 2022, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2022
- Data di deposito
- 15 marzo 2022
- Data di decisione
- 8 febbraio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 3, legge della Regione Liguria n. 32 del 29 dicembre 2020
- art. 34, comma 1, ter, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
- art. 34, comma 1, quater, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 18, comma 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Massime
Massima n. 44668
La disciplina dei termini per l'attività venatoria, di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992, è attratta nella competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, integrando tale disposizione il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, con conseguente vincolo al suo rispetto per il legislatore regionale che non può derogare in peius i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla legislazione statale. ( Precedenti citati: S. 16/2019 - mass. 41580; S. 7/2019 - mass. 40308, S. 174/2017 - mass. 40339; S. 303/2013 - mass. 37530 e 37535; S. 4/2000 ). Se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all'intera stagione venatoria. ( Precedente: S. 113/2021 - mass. 43927 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 29, comma 3, della legge reg. Liguria n. 32 del 2020 che ha inserito nell'art. 34 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 i commi 1- ter e 1- quater , ai sensi dei quali, rispettivamente, l'«arco temporale massimo» in cui è consentita l'attività venatoria - di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157 del 1992 - va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria, riferite ad una determinata specie, e il divieto temporaneo di caccia sospende il decorso dei termini, consentendo il recupero delle giornate di sospensione. La disciplina della durata del periodo di caccia - richiedendo la conservazione delle specie un periodo continuativo di "pacificazione venatoria" finalizzato alla riproduzione - rientra nella competenza esclusiva statale in materia ambientale; la norma regionale impugnata dal Governo, intervenendo su tale durata, viola pertanto l'indicata competenza, non potendo le Regioni né allungare né frammentare il periodo di caccia, con recuperi successivi alla data finale, senza incorrere in un abbassamento degli standard di tutela statali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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