Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2022

Corte cost., sent. 10 marzo 2022, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2022
Data di deposito
10 marzo 2022
Data di decisione
26 gennaio 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, bis, legge n. 3 del 27 gennaio 2012
  • art. 4-ter, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
  • legge n. 176 del 18 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44638

La finalità della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore è quella di ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, un soggetto - il consumatore - che, se sul piano contrattuale si connota per una debolezza derivante dalla sua asimmetria informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità economico-sociale.

Massima n. 44639

L'incertezza interpretativa e il dubbio di legittimità costituzionale si dileguano una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione. ( Precedenti: S. 206/2015 - mass. 38569; S. 198/2003 - mass. 27736; S. 316/2001 - mass. 26528; S. 113/2000 - mass. 25223 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno, sez. civ., in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, comma 1- bis , della legge n. 3 del 2012, come introdotto dall'art. 4- ter , comma 1, lett. d ), del d.l. n. 137 del 2020, come conv., il quale non prevede espressamente che il piano del consumatore possa consentire, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. È la stessa ratio della disposizione censurata ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum . Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche, che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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