Corte costituzionale

Sentenza n. 60/2022

Corte cost., sent. 8 marzo 2022, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/2022
Data di deposito
8 marzo 2022
Data di decisione
16 febbraio 2022
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:60

Parametri

Massime

Massima n. 44664

Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi le memorie presentate da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011- mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366; S. 17/2008 - mass. 32096; S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15 del 2008 - mass. 32082) . Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).

Massima n. 44665

La Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum alla luce sia dei criteri desumibili dall'art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, stabilendo se, ad integrazione delle ipotesi che l'indicata disposizione costituzionale ha previsto in maniera puntuale ed espressa, non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42254; S. 16/1978 - mass. 14196 ).

Massima n. 44666

La giurisprudenza costituzionale considera ammissibili referendum abrogativi di disposizioni di legge relative all'elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - tra i quali certamente figura il CSM - ad una essenziale condizione, legata al funzionamento di detti organi. Tale condizione consiste nel carattere necessariamente auto-applicativo della disciplina di risulta, non potendo l'abrogazione referendaria esporre l'organo alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento; occorre, quindi, che il voto popolare eventualmente favorevole all'abrogazione lasci in vigore una disciplina che consenta il rinnovo dell'organo indipendentemente da un ipotetico, successivo intervento del legislatore. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 13/2012 - mass. 36047; S. 17/2008 - mass. 32097; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 28/1997; S. 26/1997 - mass. 23130; S. 10/1995; S. 5/1995 - mass. 21554; S. 33/1993 - mass. 19083; S. 32/1993 - mass. 19078; S. 47/1991 - mass. 16927; S. 29/1987 - mass. 4043).

Massima n. 44667

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge n. 195 del 1958, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta». La richiesta referendaria - in virtù del cui esito positivo le candidature individuali dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura sarebbero proposte senza la sottoscrizione di presentatori e verrebbero meno le preclusioni poste a questi ultimi - si riferisce ad un segmento della disciplina la cui rimozione non ostacolerebbe la procedura; né l'abrogazione proposta inciderebbe su contenuti costituzionalmente necessari o vincolati della legge interessata dal referendum . Il quesito referendario, inoltre, ha struttura binaria, carattere omogeneo, ed è semplice e chiaro, riguardando due proposizioni normative strettamente connesse, accomunate dalla medesima ratio . Risulta, infine, evidente il carattere realmente abrogativo, e non surrettiziamente propositivo, del quesito. ( Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43721; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 28/1997 - mass. 23110; S. 29 del 1987 - mass. 4043 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni ad esso apportate, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta», dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 novembre 2021.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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