Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2022
Corte cost., sent. 18 gennaio 2022, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2022
- Data di deposito
- 18 gennaio 2022
- Data di decisione
- 25 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 24 del 19 novembre 2020
- art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 24 del 19 novembre 2020
- art. 3, comma 2, legge della Regione Calabria n. 24 del 19 novembre 2020
- art. 4, legge della Regione Calabria n. 24 del 19 novembre 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44490
Gli interventi legislativi adottati dalle Regioni in costanza di commissariamento del settore sanitario, ove incidenti sulla spesa per il personale, non sono conformi all'ordinamento costituzionale, a causa dell'interferenza con le prerogative del Commissario, e del conseguente contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, configurati dal complesso normativo statale che disciplina i piani di rientro dal disavanzo del settore sanitario e il regime del commissariamento. ( Precedente: S. 266/2016 - mass. 39258 e 39259 ).
Massima n. 44491
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario. ( Precedenti: S. 328/2009 - mass. 34178; S. 300/2007 - mass. 31601 e 31602; S. 153/2006 - mass. 30337) . (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l , e terzo, Cost. - gli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge reg. Calabria n. 24 del 2020, che prevedono la presenza obbligatoria della figura professionale del farmacista nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, disciplinandone requisiti, inquadramento e compiti. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - di carattere immediatamente precettivo e cogente, in quanto volte all'assunzione dei farmacisti - vìolano i vincoli normativi statali volti al contenimento delle spese per il personale e del relativo reclutamento, interferendo con le competenze della gestione commissariale. Esse inoltre vìolano la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di professioni, in quanto alterano la necessaria unitarietà a livello nazionale della disciplina di tale rapporto di impiego e configurano nuove e più ampie competenze di tale figura professionale che, oltretutto, interagiscono con quelle assegnate dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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