Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2022
Corte cost., sent. 8 marzo 2022, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2022
- Data di deposito
- 8 marzo 2022
- Data di decisione
- 16 febbraio 2022
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:58
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 24 del 27 febbraio 2010
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 75, comma 2, Costituzione
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 44753
Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366; S. 17/2008 - mass. 32096, S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15 del 2008 - mass. 32082 ). Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 31/2000 - mass. 25143 ).
Massima n. 44754
La Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum alla luce dei criteri desumibili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost., sia dal complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, stabilendo se, ad integrazione delle ipotesi che l'indicata disposizione costituzionale ha previsto in maniera puntuale ed espressa, non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42254; S. 16/1978 - mass. 14196 ).
Massima n. 44755
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni: art. 192, comma 6, del r.d. n. 12 del 1941, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge n. 1 del 1963; art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del d.l. n. 193 del 2009, come conv., limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e il quesito referendario non investe disposizioni il cui contenuto normativo risulti costituzionalmente vincolato. Esso, inoltre, presenta carattere omogeneo e completo, matrice unitaria, struttura binaria e, pur riguardando una pluralità di disposizioni, le previsioni da esso coinvolte sono accomunate dalla eadem ratio . Risulta, infine, evidente il carattere non surrettiziamente propositivo del quesito ed irrilevante la circostanza che possano essere rimaste estranee alla richiesta referendaria elementi normativi marginali, in quanto è affidato alla discrezionalità del legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza, in caso di esito positivo del referendum , il compito di ricondurre la disciplina ad unità ed armonia. ( Precedenti: S. 27/2017 - mass. 39526; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 37/2000 - mass. 25169; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 42/1997 - mass. 23120; S. 38/1997 - mass. 23117; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 16/1978 - mass. 14196 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni: art. 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni); art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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