Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2022
Corte cost., sent. 2 marzo 2022, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2022
- Data di deposito
- 2 marzo 2022
- Data di decisione
- 15 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:50
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 75, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 2, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 44531
Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 13/2012 - mass. 36043 ). Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).
Massima n. 44532
Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, quali omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. ( Precedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35667; S. 137/1993 - mass. 19268 ). La richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. ( Precedenti: S. 28/2017 - mass. 39531; S. 24/2011 - mass. 35369 ). Sono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilità del referendum i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; né ad una richiesta referendaria abrogativa, quale è quella prevista dall'art. 75 Cost., è possibile di per sé attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l'altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione. ( Precedente: S. 17/1997 - mass. 23174 ).
Massima n. 44533
Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati alla Corte costituzionale, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge. Non sono pertanto in discussione, in questa sede, profili di illegittimità costituzionale, sia della legge oggetto di referendum , sia della normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria. Quel che può rilevare è soltanto una valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale. ( Precedenti: S. 27/2017 - mass. 39526; S. 26/2011 - mass. 35376; S. 24/2011 - mass. 35368; S. 16/2008 - mass. 32091; S. 15/2008 - mass. 32084; S. 47/2005 - mass. 29132; S. 46/20029 - mass. 1285; S. 45/2005 - mass. 29123; S. 16/1978 - mass. 14196; S. 251/1975 - mass. 8130 ).
Massima n. 44534
Il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 CEDU, è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, cioè di quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Esso concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto della persona, e da esso discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. ( Precedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 35/1997 - mass. 23114; S. 238/1996; S. 223/1996 - mass. 22959 ). Il cardinale rilievo del valore della vita, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale, ignori le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima. ( Precedente: O. 207/2018 - mass. 41525 ). L'art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente, erige una "cintura di protezione" indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in danno autore dell'atto abdicativo, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale, seppure configurato come fattispecie autonoma di reato, punita con pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio, in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto. Se è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell'interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non è però affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi. ( O. 207/2018 ).
Massima n. 44535
Le leggi costituzionalmente necessarie sono quelle dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, che, una volta venute ad esistenza, possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento. All'interno di questa categoria di norme legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie, debbono essere enucleate due distinte ipotesi: innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l'unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest'ultima; in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione, o la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione. La natura di legge costituzionalmente necessaria può anche essere determinata dal fatto che una certa disciplina coinvolga una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa, e per l'altro, che il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista. ( Precedenti: S. 45/2005 - mass. 29123; S. 49/2000 - mass. 25158; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398 ; S. 16/1978 - mass. 14196 ). L'esistenza di valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, va tutelata escludendo i relativi referendum , al di là della lettera dell'art. 75, secondo comma, Cost. Una delle categorie allora individuate consiste nei referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). ( Precedente: S. 16/1978 - mass. 14196 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nell'art. 579 cod. pen., nel comma primo, delle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»; dell'intero comma secondo; nel comma terzo, delle parole «Si applicano». Il quesito referendario è costruito con la c.d. tecnica del ritaglio, in modo da provocare la saldatura dei brani linguistici che permangono. In tal modo, eliminando la fattispecie meno severamente punita di omicidio consentito e limitando l'applicabilità delle disposizioni sull'omicidio comune alle sole ipotesi di invalidità del consenso indicate dalla disposizione, il testo risultante escluderebbe implicitamente, ma univocamente, a contrario sensu , la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo, "liberalizzando" il fatto a prescindere dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa - affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo -, sino al mero taedium vitae , ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l'accettazione della propria morte per mano altrui, compreso il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo, le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte. Né la normativa di risulta potrebbe essere reinterpretata alla luce delle forme previste per il consenso informato - legge n. 219 del 2017 - e in presenza delle condizioni indicate dalla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, che subordinano l'esclusione della punibilità per il finitimo reato di aiuto al suicidio, perché nulla autorizzerebbe a ritenere che l'esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della "procedura medicalizzata" prefigurata dalla legge indicata. Discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, se possono essere modificate o sostituite dallo stesso legislatore con altra disciplina, non possono invece essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale). ( Precedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 35/1997 - mass. 23114; O. 207/2018 - mass. 41523 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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