Corte costituzionale
Sentenza n. 43/2022
Corte cost., sent. 24 febbraio 2022, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/2022
- Data di deposito
- 24 febbraio 2022
- Data di decisione
- 12 gennaio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett. d), decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 210 del 2 agosto 2004
Parametri
Massime
Massima n. 44528
Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti; ne consegue che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, muovendosi dal "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, per trarne successivamente le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. ( Precedenti: S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142; S. 5/2000 - mass. 25117; S. 89/1996 - mass. 22260 ).
Massima n. 44529
Il diritto all'abitazione va incluso nel catalogo dei diritti inviolabili della persona, atteso che la dimensione abitativa rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità e che lo Stato democratico voluto dalla Costituzione ha il compito di assicurare che la vita di ogni persona rifletta sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana. ( Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43961; S. 112/2021 - mass. 44155; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 161/2013 - mass. 37177; S. 61/2011 - mass. 35400; S. 176/2000 - mass.25387; S. 404/1988 - mass. 13693; S. 217/1988 - mass. 10462; O. 76/2010 - mass. 34395 ).
Massima n. 44530
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge n. 210 del 2004 e 1, comma 1, lett. d ) e 9, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, nella parte in cui - ove il costruttore versi in una situazione di crisi che determini la sottoposizione a esecuzione forzata dell'immobile oggetto del contratto - non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire (c.d. acquisto sulla carta). La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, realizzano, rispetto a un diritto inviolabile destinato a soddisfare un bisogno esistenziale primario della persona e della sua famiglia - quello all'abitazione principale -, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dal combinato disposto censurato, fondata su un elemento - lo stadio di avanzamento dell'iter amministrativo - che è estraneo alla sfera di controllo dell'acquirente e che è indipendente dalle vicende civilistiche concernenti la circolazione del bene. ( Precedente: S. 32/2018 - mass. 39845 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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