Corte costituzionale
Sentenza n. 4/2022
Corte cost., sent. 14 gennaio 2022, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/2022
- Data di deposito
- 14 gennaio 2022
- Data di decisione
- 24 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 75, legge della Regione Piemonte n. 15 del 9 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44466
Il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia o non abbia prodotto, consistendo l'interesse attuale e concreto del ricorrente esclusivamente nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. Pertanto, né la cessazione di efficacia della disposizione per lo spirare del termine, né la sua asserita non applicazione medio tempore determinano il sopravvenuto difetto dell'interesse al ricorso. ( Precedenti: S. 156/2021 - mass. 44067 ; S. 166/2019 - mass. 42437 ; S. 195/2017 - mass. 40515 ; S. 262/2016 - mass. 39252 ). (Nel caso di specie, non è accolta la richiesta della Regione Piemonte che si dichiari la cessazione della materia del contendere relativa alla questione relativa all'art. 75 della legge reg. Piemonte n. 15 del 2020, sull'assunto che la disposizione impugnata, la cui efficacia è nel frattempo cessata, non avrebbe avuto applicazione).
Massima n. 44467
La censura relativa al riparto di competenza tra Stato e Regioni presenta carattere prioritario, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quella che investe il contenuto della scelta legislativa. ( Precedenti: S. 38/2021 - mass. 43691; S. 114/2017 - mass. 40447 ).
Massima n. 44468
Per il divieto di novazione della fonte, al legislatore regionale è precluso finanche di riprodurre le disposizioni in un ambito materiale di competenza esclusiva statale. ( Precedenti citati: S. 16/2021; S. 40/2017 - mass. 39659; S. 98/2013 ).
Massima n. 44469
La nozione di «concorrenza» di cui al secondo comma, lett. e ), dell'art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa seconda accezione, attraverso la tutela della concorrenza, vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. ( Precedenti: S. 137/2018 - mass. 41385; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 291/2012 - mass. 36788; S. 200/2012 - mass. 36547; S. 45/2010 - mass. 34421; S. 401/2007 - mass. 31871 ). La disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento, sicché tali discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza (in particolare: "per il mercato"), di esclusiva competenza del legislatore statale, costituendo esse uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42292; S. 28/2014 - mass. 37661; S. 2/2014 - mass. 37587; S. 259/2013 - mass. 37426; S. 339/2011 - mass. 36016; S. 186/2010 - mass. 34685; S. 1/2008 - mass. 32063; S. 401/2007 - mass. 31871 ). Solo allo Stato spetta la facoltà di adottare, in esito al bilanciamento tra l'interesse alla concorrenza e altri interessi pubblici e nell'ambito di una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale, eccezionali restrizioni al libero accesso degli operatori economici al mercato, che, ove disposte da differenti normative regionali, sarebbero suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. ( S. 283/2009 - mass. 34040 ). Allo Stato, spetta, in generale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire il punto di equilibrio tra essa e la tutela di altri interessi pubblici con esso interferenti (come, ad esempio, la possibilità di introdurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione delle offerte per far fronte alle ineludibili esigenze sorte dall'emergenza sanitaria da COVID-19). ( Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42163; S. 30/2016 - mass. 38728 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e , Cost., l'art. 75 della legge reg. Piemonte n. 15 del 2020, che fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque fino al 31 dicembre 2020, attribuisce punteggi premiali a coloro che, nel presentare offerte nelle pubbliche gare, si impegnino a utilizzare in misura prevalente la manodopera o il personale nel territorio regionale. La disposizione impugnata dal Governo è idonea a produrre effetti diretti sull'esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici in ordine alla partecipazione alle stesse, incidendo in questo modo sulla concorrenzialità nel mercato, anche in contrasto con l'esigenza di assicurare procedure di evidenza pubblica uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo che siano rispettati i principi di libera concorrenza e di non discriminazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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