Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2022
Corte cost., sent. 22 febbraio 2022, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2022
- Data di deposito
- 22 febbraio 2022
- Data di decisione
- 25 gennaio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 6 del 4 marzo 2021
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 44652
Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione quando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, così da escludere l'utilità del confronto. Pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. ( Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43608; S. 279/2020 - mass. 43134; S. 194/2020 - mass. 43029; S. 25/2020 - mass. 42257; S. 119/2019 - mass. 42770; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 16/2012 - mass. 36053; S. 213/2003 - mass. 27819 ).
Massima n. 44653
Gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere - ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni a statuto speciale - sono da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. ( Precedenti: S. 195/2021 - Mass. 44312; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 16 del 2020 - mass. 41461; S. 81 del 2019 - mass. 42358; S. 172 del 2018 - mass. 40163; S. 191/2017 - mass. 41906; S. 257 del 2016 - mass. 39218; S. 186/2016 - mass. 39017; S. 211 del 2014 - mass. 38098; S. 151 del 2010 - mass. 34613; S. 189 del 2007 - mass. 31369 ). Le disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile. ( Precedenti: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 25/2020 - mass. 42260; S. 251/2016 - mass. 39229; S. 326/2008 - mass. 32823). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e dell'art. 14 dello statuto speciale - l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, il quale consente a richiesta l'inserimento nell'albo del personale delle società partecipate in liquidazione, per il ricollocamento o la mobilità del relativo personale eccedentario, dei dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi per oggettivi impedimenti. La disposizione impugnata dal Governo consente, solo a tali dipendenti, di beneficiare della procedura di mobilità riservata di cui all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, a carattere transitorio e non più vigente, con ciò reintroducendo l'obbligo per le società controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando la disciplina statale dell'epoca quanto alla mobilità orizzontale del personale eccedentario delle società stesse mediante trasferimenti o nuove assunzioni. Per tale via, la disciplina in esame - che si colloca nell'area della materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile - si pone in dissonanza con le nuove specifiche previsioni statali vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle società a controllo pubblico, quali dettate dall'art. 25 TUSP, come modificato dal d.l. n. 162 del 2019, come conv.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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