Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2022
Corte cost., sent. 3 febbraio 2022, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2022
- Data di deposito
- 3 febbraio 2022
- Data di decisione
- 11 gennaio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-quinquies, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 47-quinquies, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 47-quinquies, comma 7, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 44649
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31 Cost., l'art. 47- quinquies , commi 1, 3 e 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. La detenzione domiciliare speciale - disciplinata dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Siena - di natura "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47- ter , comma 1, lett. a ) e b ), ordin. penit., nonostante la diversità delle fattispecie regolate persegue la stessa finalità, quella di evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore. La mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce invece il vaglio di quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale. Tale esito viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore, considerato che la quota di espiazione preliminare intramuraria rappresenta l'essenziale aspetto distintivo tra le due specie di detenzione domiciliare e che, dunque, la fisiologica sommarietà della valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione "osservata". ( Precedenti: S. 187/2019 - mass. 41428; S. 76/2017 - mass. 39545; S. 239/2014 - mass. 38138 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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