Corte costituzionale

Sentenza n. 268/2022

Corte cost., sent. 23 dicembre 2022, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/2022
Data di deposito
23 dicembre 2022
Data di decisione
1° dicembre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, lett. dd), legge della Regione Molise n. 17 del 30 dicembre 2020
  • allegato 30, legge della Regione Molise n. 17 del 30 dicembre 2020
  • legge della Regione Molise n. 3 del 4 maggio 2021

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • allegato 4/2, paragrafo 9.2.26, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • allegato 4/2, paragrafo 9.2.28, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 42, comma 12, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 42, comma 14, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011

Massime

Massima n. 45257

Quando il rendiconto di un determinato esercizio sia stato tardivamente approvato, il disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l'eventuale ulteriore disavanzo emerso, devono essere ripianati applicandoli per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un "nuovo" disavanzo, cui applicare il ripiano triennale. Ciò nel rispetto di quanto prescrive il combinato dei principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, espressione della esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo ripiano. ( Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 235/2021 - mass. 44218 ). La valutazione sulla copertura, ai fini della cessazione della materia del contendere, deve essere condotta scrupolosamente, in termini di attendibilità. ( Precedente: S. 106/2021 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e , Cost., l'art. 12, comma 1, lett. dd , della legge reg. Molise n. 17 del 2020 e il relativo Allegato 30, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2019. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici in quanto l'approvazione del rendiconto 2019 e del relativo disavanzo - avvenuta soltanto a esercizio concluso, ossia il 30 dicembre 2020 - è stata tardiva. Pertanto, in base ai principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, il disavanzo non ripianato, nonché l'ulteriore disavanzo emerso, avrebbero dovuto essere oggetto di recupero per l'intero importo nell'esercizio in corso di gestione, ossia l'esercizio 2021).

Massima n. 45258

Se è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, con riferimento, invece, alle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto l'impugnativa dell'intero corpo normativo è ammissibile in considerazione dell'inscindibile connessione genetica esistente con la norma impugnata e dell'indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo. ( Precedenti: S. 200/2020 - 42784; S. 274/2017 - mass. 41126 ).

Massima n. 45259

Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio è un precetto dinamico della gestione finanziaria, il quale consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. È pertanto doverosa l'adozione di appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione nel rispetto del principio di priorità dell'impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute. ( Precedenti: S. 266/2013 - mass. 37437; S. 250/2013 - mass. 37400 ). Il principio di continuità tra gli esercizi finanziari richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale. ( Precedente: S. 274/2017 - mass. 41122 ). (Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e , Cost., la legge reg. Molise n. 3 del 2021, che individua le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione non recuperato ed emerso nel corso del 2019. La legge regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici poiché l'intero bilancio di previsione 2021 risulta sottostimato quanto all'importo del disavanzo da recuperare. Ai sensi dei principi contabili di cui all'art. 42, commi 12 e 14, nonché dei principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, l'ammontare di disavanzo da ripianare nel 2021 avrebbe infatti dovuto includere, oltre alla quota da recuperare in quell'esercizio, in attuazione delle previsioni dei precedenti piani di rientro, anche l'intero disavanzo non ripianato nel 2019. La modifica delle modalità di ripiano, intervenuta ad esercizio quasi ultimato, è sintomatica di una condotta contraria ai principi in tema di sana gestione finanziaria, necessariamente tendente all'equilibrio del bilancio. L'illegittima applicazione dei principi contabili sul ripiano del disavanzo accumulato nell'esercizio 2019 pregiudica infatti la correttezza e l'attendibilità dei valori contabili presi a riferimento per la costruzione degli equilibri degli esercizi successivi, ponendosi conseguentemente in insanabile contrasto rispetto all'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera dd), della legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019) e del relativo Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2019;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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