Corte costituzionale

Sentenza n. 265/2022

Corte cost., sent. 22 dicembre 2022, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/2022
Data di deposito
22 dicembre 2022
Data di decisione
10 novembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 16, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 18, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 19, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 20, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 21, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 22, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021
  • art. 4, comma 23, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45264

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si impone, nei giudizi proposti in via principale, in termini più pregnanti rispetto ai giudizi instaurati in via incidentale. ( Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 262/2021 - mass. 44444; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135; S. 109/2018 -mass. 41118 ). La contraddittorietà nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non manca di avere riverberi sul tono perplesso dell'intero ricorso. ( Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45204 ; S. 176/2021 - mass. 44087 ). Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti: S. 200/2022; S. 279/2020 - mass. 43135, S. 152/2018 - mass. 40007; S. 261/2017 - mass. 42026; S. 107/2017 - mass. 41206; S. 251/2015 - mass. 38648; S. 153/2015 - mass. 38488; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 82/2015 - mass. 38363; S. 13/2015 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo e genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, in relazione agli artt. 49 e 57 TFUE e 12, parag.1, della direttiva 2006/123/CE, secondo, lett. e , e terzo, Cost. - dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2021, che interviene sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, disponendo il rinnovo, a determinate condizioni, in favore del concessionario uscente fino al 2031, e fino al 2036 per alcune concessioni, nonché l'esclusione del rinnovo trentennale per le derivazioni d'acqua a uso idroelettrico «non grandi». Il ricorrente non ricostruisce il quadro normativo statale in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, che - risalendo al r.d. n. 1775 del 1933 - non è ispirato a esigenze concorrenziali, né chiarisce se e come la disciplina regionale possa conformare il proprio assetto normativo a tali esigenze in mancanza di un quadro di principi statali con esse coerente. Inoltre, pur presupponendo la non applicazione di tale disciplina, per contrasto con la direttiva servizi, non argomenta adeguatamente in merito all'idoneità di quest'ultima a disciplinare la fattispecie in esame. Dal quadro normativo emergono anche tratti di contraddittorietà del ricorso in quanto, ove accolta, l'impugnazione del comma 23 renderebbe applicabile la precedente disciplina del rinnovo trentennale, meno concorrenziale di quella impugnata. Il ricorso non si sofferma, infine, né sulla specificità delle concessioni per cui è previsto il rinnovo al 2036 né sulle norme relative ai profili procedurali. Il carattere generico delle censure rende inammissibili anche le questioni concernenti la libertà di stabilimento e la presunta violazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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