Corte costituzionale
Sentenza n. 262/2022
Corte cost., sent. 22 dicembre 2022, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/2022
- Data di deposito
- 22 dicembre 2022
- Data di decisione
- 19 dicembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, decreto legislativo n. 334 del 5 ottobre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 45246
L'ordinamento pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego. Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento. ( Precedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; O. 268/2001 - mass. 26449; S. 160/2000; O. 357/1999; S. 466/ 1997 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. La norma censurata dal Consiglio di Stato - a fronte del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego - fissa il citato limite massimo di età, che risulta arbitrario e irragionevole, in quanto i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere tecnico-scientifico, a seguito di un lungo e specializzato iter formativo, e per il loro reclutamento non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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