Corte costituzionale

Sentenza n. 260/2022

Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/2022
Data di deposito
20 dicembre 2022
Data di decisione
24 novembre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:260

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45211

La definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. ( Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; mass. 44716; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 136/2020 - mass. 43506; O. 207/2019 - mass. 41550; mass. 41551; O. 247/2013 - mass. 37396; S. 68/2012 - mass. 36174 ).

Massima n. 45212

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l'impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l'eterogeneità del tertium evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico. ( Precedente: S. 190/2020 - mass. 43265 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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