Corte costituzionale

Sentenza n. 259/2022

Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/2022
Data di deposito
20 dicembre 2022
Data di decisione
23 novembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 12, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 15, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 18, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 19, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 20, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 21, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 24, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021
  • art. 31, comma 1, lett. f), legge della Regione Basilicata n. 29 del 26 luglio 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45169

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale - anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che non hanno inciso sui requisiti di ammissibilità degli interventi in tali giudizi - si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi. La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è inoltre radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae , come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. ( Precedenti: S. 221/2022; S. 121/2022 - mass. 44900; O. 134/2022 - mass. 44937; ord. allegata alla S. 117/2022; ord. allegata alla S. 187/2021; ord. allegata alla S. 56/2020 ).

Massima n. 45170

Le innovazioni normative, riguardando aspetti diversi da quelli oggetto di censura, non incidono sui termini delle questioni promosse. ( Precedenti: S. 270/2017 - mass. 41526; S. 232/2017 - mass. 41700 ).

Massima n. 45171

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lett. f ), della legge reg. Basilicata, n. 29 del 2021. Le disposizioni regionali censurate disciplinano le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in relazione ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti agli operatori economici (art. 12, commi 2 e 3), ai criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali (art. 13), alle condizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (art. 18), di miglioramenti energetici (art. 19) e ambientali (art. 20) nonché di misure di compensazione (art. 21) e, infine, anche in relazione alla disciplina del canone concessorio (art. 24). Le prime sette questioni sono inammissibili per inconferenza del parametro costituzionale evocato, poiché il dato normativo, quello sistematico e contenutistico nonché i precedenti costituzionali portano a ricondurre la normativa sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico alla materia «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., avendo ad oggetto la disciplina delle procedure di evidenza pubblica. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, che disciplina la determinazione della componente fissa del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, anch'essa risulta carente nella motivazione, perché il ricorrente non solo ha omesso di rappresentare che la componente fissa del canone "binomio" è disciplinata, oltre che dal comma 1- quinquies dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, anche dal successivo comma 1- septies , ma neppure ha spiegato come sarebbe vulnerata la sostenuta riserva di legge regionale, non adempiendo l'esigenza di adeguata motivazione che, nei giudizi proposti in via principale, si pone in termini più pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44910; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44136; S. 95/2021 - mass. 43878; S. 28/2014 - mass. 37659; S. 411/2008 - mass. 33017; S. 1/2008 - mass. 32061; S. 401/2007 - mass. 31859 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento di Enel produzione spa;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lettera f), della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ss.mm.ii.», promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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