Corte costituzionale

Sentenza n. 252/2022

Corte cost., sent. 19 dicembre 2022, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
252/2022
Data di deposito
19 dicembre 2022
Data di decisione
22 novembre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:252

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 luglio 2021
  • art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 luglio 2021
  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 luglio 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45167

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e 14 dello statuto, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021, il quale dispone che l'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, deve essere interpretato nel senso che è ammissibile la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». La disposizione impugnata dal Governo - a dispetto della autoqualificazione come norma di interpretazione autentica - ha carattere innovativo perché, consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa, contrasta con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare, poiché deve escludersi che l'applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario del citato art. 24. Se, infatti, è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio, tuttavia è altresì vero che essa deve essere esercitata senza pregiudizio delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite "esterno" della potestà legislativa primaria. ( Precedenti: S. 70/2020 - mass. 43257; S. 232/2017 - mass. 41702; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 196/2004 - mass. 28567 ).

Massima n. 45168

È dichiarata, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021. Una volta accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, le residue disposizioni della legge regionale impugnata dal Governo (artt. 1, comma 2, e 2), difettano di autonoma portata. Infatti, il comma 2 dell'art. 1 stabilisce che il nulla osta previsto dalla disposizione caducata - che consente di regolarizzare anche le opere edilizie abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - venga reso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della stessa; l'art. 2 dispone che il testo legislativo entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione. ( Precedenti: S. 117/2022 - mass. 44911; S. 68/2022 - mass. 44629; S. 77/2021 - mass. 43787 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo);

2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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