Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2022
Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2022
- Data di deposito
- 28 gennaio 2022
- Data di decisione
- 30 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 12-bis, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 5, legge n. 263 del 28 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 44527
In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità e quello a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro coniuge, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 12-bis della legge n. 898 del 1970, dipendono dalla titolarità dell'assegno di divorzio e svolgono entrambi funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale attinenti alla solidarietà e all'effettività del principio di eguaglianza, essendo giustificati da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. ( Precedenti: S. 419/1999 - mass. 25020; S. 777/1988; S. 286/1987 - mass. 4451; S. 7/1980 ).
Massima n. 44537
Ove l'ordinanza di rimessione risulti carente nella motivazione sulla rilevanza e impedisca di procedere allo scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale, si deve ritenere inammissibile la questione medesima. ( Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; O. 314/2012 - mass. 36853 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 9, comma 2, e 12- bis , comma 1, della legge n. 898 del 1970 e 5 della legge n. 263 del 2005, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell'indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, in caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell'assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all'ex coniuge. Il rimettente - a fronte di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la sorte del processo nel caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio - non si è infatti confrontato adeguatamente con tale giurisprudenza, omettendo di fornire una spiegazione idonea delle ragioni che gli imponevano di applicare le norme censurate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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