Corte costituzionale

Sentenza n. 249/2022

Corte cost., sent. 13 dicembre 2022, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/2022
Data di deposito
13 dicembre 2022
Data di decisione
9 novembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 4 agosto 2015
  • art. 121, comma 17, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 4 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 45191

Le convenzioni di lottizzazione, assieme ai correlati piani, sono espressive del crescente ruolo che il soggetto privato ha assunto nella gestione del governo del territorio, secondo l'ottica della c.d urbanistica consensuale. L'adozione dei piani di lottizzazione è proposta dai titolari delle aree oggetto di regolazione urbanistica, i quali - tramite la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione - si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e a concorrere alla realizzazione di quelle di urbanizzazione secondaria. Si è, dunque, dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il piano di lottizzazione, approvato dal comune, e la convenzione di lottizzazione, che del primo è eventuale attuazione, stipulata dall'ente locale e dal proprietario delle aree.

Massima n. 45192

La carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza; la lacunosità nella descrizione della fattispecie non consente, infatti, alla Corte costituzionale di effettuare il controllo circa la non implausibilità della motivazione addotta sulla rilevanza della questione. ( Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44614; S. 137/2021; S. 114/2021 - mass. 43914 ).

Massima n. 45193

È dichiarata inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza nonché per contraddittorietà della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui non prevedono, a differenza di quanto si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei termini di validità ed efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31 dicembre 2012. A fronte della possibilità - prevista sia dalla disciplina statale che da quella provinciale - che la convenzione di lottizzazione abbia termini d'efficacia diversi, e più brevi, di quello decennale del relativo piano, il rimettente non dà conto dei termini previsti dalla convenzione stipulata nel caso sottoposto al suo esame. Lo stesso giudice a quo , inoltre, pur formulando i termini della questione riferendosi al contrasto della normativa censurata con il principio d'eguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., richiamato dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige come limite all'esercizio della potestà normativa primaria della Provincia autonoma, in gran parte dell'ordinanza sembra invece lamentare un superamento da parte del legislatore provinciale dei limiti statutari all'esercizio della potestà normativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori. ( Precedenti: S. 196/22 - mass. 45032; S. 136/2022 - mass. 44795; S. 33/22 - mass. 44651; S. 46/2018 - mass. 39915 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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