Corte costituzionale

Sentenza n. 246/2022

Corte cost., sent. 9 dicembre 2022, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
246/2022
Data di deposito
9 dicembre 2022
Data di decisione
9 novembre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:246

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45227

Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita deve trovare applicazione con riferimento alla generalità delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 115/2019 ). (Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23- bis del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. La disposizione censurata dal Giudice di pace di Sondrio e dal Tribunale di Padova, sez. seconda civile, nel prevedere l'applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, vìola l'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa all'illecito commesso. Tale automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. È rimesso alla discrezionalità del legislatore affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilità alla guida secondo la gravità del fatto). ( Precedenti: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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