Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2022
Corte cost., sent. 9 dicembre 2022, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2022
- Data di deposito
- 9 dicembre 2022
- Data di decisione
- 18 ottobre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, quater, decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010
- legge n. 10 del 26 febbraio 2011
- art. 5, comma 5, quinquies, secondo periodo, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 5, comma 5, quinquies, terzo periodo, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 45226
La legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l'art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Poiché la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata o a competenza tipica, il decreto-legge è quindi a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico, a quelle in esso originariamente contemplate. La legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Tale conclusione è valida anche in riferimento a provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, con la precisazione che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669 - mass. 37670; S. 22/2012 - mass. 36070 ). Un difetto di omogeneità, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si verifica solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono infatti inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. ( Precedenti: S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070 ). L'esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'art. 72, primo comma, Cost. - che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'iter, peculiare e contratto, della legge di conversione - si pone in tendenziale coerenza, ma per diversi profili, con la giurisprudenza costituzionale sull'uso improprio e strumentale del decreto-legge, già indirizzata a evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e in fondo dalla stessa centralità, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561 ). La materia finanziaria risulta concettualmente anodina, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria, per cui il riferimento ad essa, come identità di ratio , risulta in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all'oggetto principale che essa disciplina, giacché - ove così non fosse - le possibilità di "innesto" in sede di conversione dei decreti-legge di norme "intruse" rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, private di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale. ( Precedente: S. 247/2019 - mass. 42854 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2- quater , del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5- quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. quinta civile - stabilendo che, qualora per il finanziamento delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per eventi calamitosi non sia sufficiente il ricorso al fondo nazionale della protezione civile e si renda necessario l'utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, quest'ultimo deve essere immediatamente reintegrato per la parte corrispondente all'utilizzo mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti deliberato dall'Agenzia delle dogane - prevede un meccanismo di carattere ordinamentale che attiene all'operatività, a regime, del servizio della protezione civile, cioè a un oggetto nemmeno latamente considerato, ab origine , dal decreto-legge, essenzialmente relativo alla proroga di termini (c.d. "milleproroghe"). Né il punto di correlazione può essere ricavato agganciando il generico riferimento alla «materia tributaria» contenuto nell'epigrafe e nel preambolo del decreto-legge al profilo fiscale della disciplina introdotta, in quanto questo è meramente e strettamente ancillare alla disciplina sostanziale cui si riferisce, del tutto estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge originario. La pronuncia di accoglimento spiega i suoi effetti limitatamente ai menzionati periodi e al lasso di tempo della loro vigenza, ovverosia dal 27 febbraio 2011 al 16 maggio 2012, stante che, successivamente alla sentenza n. 22 del 2012, la disciplina censurata è stata sostituita, con decorrenza 17 maggio 2012, dall'art. 1, comma 1, lett. c , numero 10, del d.l. n. 59 del 2012, come convertito, venendo poi nuovamente modificata, fino all'abrogazione disposta con l'art. 48, comma 1, lett. m , del d.lgs. n. 1 del 2018).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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