Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2022

Corte cost., sent. 1° dicembre 2022, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2022
Data di deposito
1° dicembre 2022
Data di decisione
10 novembre 2022
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:241

Parametri

Massime

Massima n. 45184

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la volontà del potere cui appartengono. Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 110/2021 - mass. 43913; S. 133/2018; S. 59/2018; S. 144/2015; S. 30/2002 - mass. 26778; S. 252/1999 - mass. 24781; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530 ).

Massima n. 45185

Non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia , non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, assumendo carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest'ultima. In ogni caso, gli atti parlamentari devono essere anteriori o contestuali alla dichiarazione reputata insindacabile, mentre quelli successivi ad essa sono per definizione irrilevanti. ( Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 265/2014 - mass. 38180; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 55/2014 - mass. 37788; S. 81/2011 - mass. 35479; S. 420/2008 - mass. 33051; S. 97/2008 - mass. 32268; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 258/2006 - mass. 30569; S. 435/2002 - mass. 27325; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, sesta sez. penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 24 marzo 2021, doc. IV- ter , n. 11-A. Difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l'attività compiuta in sede parlamentare dall'on. Esposito poiché non risulta alcuna opinione, resa nell'esercizio della funzione parlamentare ed anteriore o contestuale alle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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