Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2022
Corte cost., sent. 28 novembre 2022, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2022
- Data di deposito
- 28 novembre 2022
- Data di decisione
- 5 ottobre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 41 del 28 dicembre 2021
- art. 27, legge della Regione Calabria n. 18 del 21 agosto 2007
Parametri
Massime
Massima n. 45195
La disciplina statale in materia di usi civici è focalizzata su molteplici profili ascrivibili all'ordinamento civile, quali il regime della particolare categoria di beni, le vicende giuridiche che li riguardano, gli interessi implicati, nonché la natura e la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive. ( Precedenti: S. 228/2021 - mass. 44366; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 178/2018 - mass. 40198; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 103/2017 - mass. 40606 ). Deve escludersi che nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V della Parte II della Costituzione, sia nella versione antecedente che successiva alla legge cost. n. 3 del 2001, il regime civilistico dei beni civici sia mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia "agricoltura e foreste" di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. ( Precedenti: S. 71/2020 - mass. 42660; S. 113/2018 ). L'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della competenza in materia di ordinamento civile trova fondamento nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. ( Precedenti: S 228/2021 - mass. 44366; S. 75/2021 - mass. 43773 ). Gli usi civici e i domini collettivi possiedono una consolidata vocazione ambientalista, che chiama in causa la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. ( Precedenti: S. 228/2021 - mass. 44366; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 367/2007, n. 46/1995 - mass. 21890; S. 133/1993 - mass. 19467; S. 391/1989 - mass. 13544; S. 151/1986; S. 152/1986; S. 153/1986 ). La sottoposizione a vincolo paesaggistico di tutti i beni destinati a usi civici è il segno, insieme a una generalizzata esigenza di protezione del paesaggio, di un nuovo rapporto fra ambiente e agricoltura, di un possibile utilizzo eco-sostenibile della terra che coniuga la fruizione collettiva con le istanze di conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale. ( Precedente: S. 46/1995 - mass. 21890 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l e s , l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2021 che proroga, al 31 dicembre 2022, il procedimento semplificato, previsto dall'art. 27 della legge reg. Calabria n. 18 del 2007, per la liquidazione degli usi civici, la legittimazione delle occupazioni sine titulo e l'affrancazione del fondo enfiteutico. La disposizione impugnata dal Governo - nel prevedere, per determinate aree, l'esclusione del parere delle comunità montane e dell'approvazione/visto regionali nonché il meccanismo del silenzio assenso - invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Sotto il primo profilo, tale procedimento si distacca dal modello delineato dal legislatore, risolvendosi in un modo di incidere sul regime giuridico degli usi civici, differenziato per il solo territorio della Regione. Sotto il secondo profilo, la disposizione impugnata - nell'eliminare l'approvazione/visto - contrasta con le previsioni statali relative ai soggetti competenti a provvedervi, eludendo così i controlli predisposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché - in ragione della sottoposizione a vincolo paesaggistico di tutti i beni destinati a usi civici - con l'esclusione del silenzio assenso "verticale" , prescritta dall'art. 20, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per i casi in cui vengano in rilievo il patrimonio culturale e paesaggistico o l'ambiente). ( Precedente: S. 160/2021 - mass. 44139 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 41, recante «Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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