Corte costituzionale

Sentenza n. 235/2022

Corte cost., sent. 28 novembre 2022, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/2022
Data di deposito
28 novembre 2022
Data di decisione
6 ottobre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 8 giugno 2021
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 8 giugno 2021
  • art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 8 giugno 2021
  • art. 12, comma 2, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 42 del 2 dicembre 2011
  • art. 12, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 2 dicembre 2011
  • art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 8 giugno 2021
  • art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 42 del 2 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 45151

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., i commi 1 e 2, dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, i quali rispettivamente prevedono, da un lato, una nuova perimetrazione del Parco naturale regionale Sirente Velino e rinviano per la definizione dei nuovi confini alla cartografia allegata alla stessa legge (Allegato 1) e, dall'altro, la conseguente individuazione dei Comuni sul cui territorio insiste l'area del parco. Le disposizioni impugnate dal Governo non rispettano quanto previsto all'art. 22, comma 1, lett. a ), della legge n. 394 del 1991. L'intervento di riperimetrazione, il quale deve essere qualificato nei termini di una riperimetrazione provvisoria - in quanto il Parco suddetto non risulta ancora dotato di apposito piano - e dunque nemmeno di una perimetrazione definitiva, doveva sì essere realizzato, in virtù del principio del contrarius actus , obbligatoriamente attraverso l'atto legislativo; ciò che tuttavia non risulta rispettato è l'obbligo di partecipazione "qualificata" delle province, delle comunità montane e dei comuni previsto dalla norma interposta indicata, la quale richiede un coinvolgimento "rinforzato", che non si esaurisce nella semplice partecipazione degli enti locali interessati per la gestione dell'area protetta, ma esige il rispetto di tutte le specifiche condizioni e modalità di partecipazione analiticamente individuate alla detta lett. a ) del comma 1 dell'art. 22. ( Precedenti: S. 115/2022 - mass. 44934; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43398; S. 290/2019 - mass. 40977; S. 180/2019 - mass. 42881; S. 121/2018 - mass. 40790; S. 36/2017 - mass . 39369 ).

Massima n. 45152

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha sostituito l'art. 12, comma 2, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022), laddove prevede che alle guardie del parco assegnate al Parco Naturale regionale Sirente Velino è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 cod. proc. pen. con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza. La competenza a riconoscere la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale; ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il p.m.). ( Precedenti: S. 82/2018 - mass. 40659; S. 8/2017 - mass. 39355; S. 35/2011- mass. 35314; S. 167/2010 - mass. 34634; S. 185/1999 - mass. 24748 ).

Massima n. 45153

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha introdotto l'art. 12, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, là dove, prevedendo che il personale del Parco Naturale regionale Sirente Velino sia dotato di divisa e tesserino di riconoscimento, fa riferimento al personale di cui «alle lettere c) e d)» del comma 2, anziché «alla lettera d)» del medesimo comma 2. La disposizione impugnata dal Governo presenta un carattere ancillare rispetto a quella avente ad oggetto lo stesso art. 8, nella parte in prevede che alle guardie del Parco suddetto sia attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e di cui pure è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale; con la conseguenza che tale declaratoria conduce a ritenere fondata anche la questione rivolta al comma 3 qui in esame, nella parte in cui fa riferimento al personale indicato.

Massima n. 45154

Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. ( Precedenti: S. 221/2022 - mass. 45133; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44912 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, che - sostituendo i commi da 2 a 26 dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011 con i nuovi commi da 2 a 31 -, reca una nuova disciplina degli organi dell'ente parco. La circostanza che le disposizioni oggetto del ricorso statale siano genericamente accomunate dal fatto di riguardare l'organizzazione dell'ente non esime chi le contesta dall'onere di motivare specificamente, con riferimento a ciascuna di esse, la ricorrenza della indicata ragione di impugnativa e i termini della sua incidenza su ognuna, e di precisare il motivo per il quale ciascuna previsione sarebbe riconducibile all'ambito della competenza dello statuto del parco e non rientrerebbe invece nella competenza del legislatore regionale. Oppure, muovendo dalla prospettiva opposta, il ricorrente dovrebbe farsi carico di dimostrare la sussistenza, per tutte, di una eadem ratio tale da giustificare una censura unitaria).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14 (Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha sostituito l'art. 12, comma 2, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha introdotto l'art. 12, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, là dove fa riferimento al personale di cui «alle lettere c) e d)» del comma 2, anziché «alla lettera d)» del medesimo comma 2;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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