Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2022
Corte cost., sent. 24 novembre 2022, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2022
- Data di deposito
- 24 novembre 2022
- Data di decisione
- 4 ottobre 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019
- legge n. 26 del 28 marzo 2019
Parametri
Massime
Massima n. 45111
Lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente sono fattispecie non omogenee. Il lavoro intermittente, infatti, va ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole, con l'intento, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale, sottratto a qualunque vincolo di subordinazione. Esso costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 cod. civ. Inoltre, per la sua natura residuale, il lavoro autonomo occasionale non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.
Massima n. 45112
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., che vieta il cumulo tra la pensione anticipata c.d. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde non irragionevolmente a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro occasionale ei intermittente, infatti, porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza: mentre al lavoro intermittente, perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui. La scelta del legislatore non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può infatti non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. ( Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723 ; S. 127/2020 - mass. 43215 ; S. 32/2018 - mass. 39850; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 416/1999 - mass. 25042; O. 346/2004 - mass. 28852).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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