Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2022

Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2022
Data di deposito
28 gennaio 2022
Data di decisione
25 novembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 2, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 2, comma 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 2, comma 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 2, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 3, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 3, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 3, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 4, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 4, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 6, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 6, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 52, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
  • art. 52, comma 4, lett. c), legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
  • art. 2, comma 3, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 52, comma 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
  • art. 52, comma 6, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
  • art. 2, comma 5, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 1, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 30 novembre 2020
  • art. 2, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 30 novembre 2020
  • art. 3, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 13, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 14, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 16, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 17, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 18, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 19, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 22, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 23, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 16 aprile 2020
  • art. 6, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 6, comma 2, primo periodo, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 6, comma 3, primo periodo, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 57, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 13 maggio 2020
  • art. 7-bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020
  • art. 29, legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 6 agosto 2020
  • art. 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020

Parametri

  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 117, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 162 del 7 settembre 2017
  • art. 63, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 95, comma 6, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 97, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 97, comma 2, bis, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 97, comma 2, ter, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 97, comma 3, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 36, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 80, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 95, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 157, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 32, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 32, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 35, comma 18, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 36, comma 2, lett. d), decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 93, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 106, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 157, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 44497

Nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione a statuto speciale o di una Provincia autonoma, la mancata indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione, qualora siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. ( Precedente: S. 255/2020 - mass. 43058 ). L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in attesa di una revisione degli statuti speciali, ha perseguito l'obiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del Titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia; conseguentemente, esso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se non per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e questo sino all'adeguamento degli statuti speciali al nuovo art. 117 Cost. ( Precedente: S. 370/2006 - mass. 30760 ).

Massima n. 44498

L'ammissibilità del ricorso in via principale non è preclusa dal carattere confermativo o riproduttivo di una disposizione rispetto ad altra norma non impugnata, in quanto ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità: l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. Di conseguenza, una disposizione ripetitiva di una precedente norma è comunque impugnabile e oggetto di censura anche rispetto al contenuto riproduttivo o di rinvio. ( Precedenti: S . 25/2021 - mass. 43613; S. 237/2017 - mass. 41622; S. 98/2017 - mass. 41163; S. 60/2017 - mass. 39839; S. 39/2016 - mass. 38746; S. 215/2015 - mass. 38580; S. 124/2015 - mass. 38440 ).

Massima n. 44499

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che contengono norme ascrivibili all'area della concorrenza e dell'ordinamento civile - quest'ultime, materie di chiaro tenore trasversale - sono norme fondamentali di riforma economico-sociale, che limitano anche la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, le quali non possono dettare una disciplina da esse difforme. ( Precedenti: S. 134/2021 - mass. 43998; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 287/2016 - mass. 39383; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 184/2011 - mass. 35685; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 221/2010 - mass. 34757; S. 45/2010 - mass. 34421 ; S. 411/2008 - mass. 33018; S. 322/2008 - mass. 32799 ). Nell'indicare materie trasversali, che incarnano istanze di disciplina uniforme a livello nazionale, l'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost. contribuisce a selezionare, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, corpo normativo dal contenuto riformatore di un rilevante settore della vita economico-sociale, le norme fondamentali che si impongono quali limiti alla citata competenza legislativa primaria della Provincia autonoma. Se il codice dei contratti pubblici presenta, nel suo complesso, i tratti di una riforma economico-sociale, attuativa anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la disciplina della concorrenza e quella dell'ordinamento civile segnalano, al suo interno, istanze fondamentali di uniformità che limitano la competenza primaria di Regioni a statuto speciale e di Province autonome. ( Precedenti: S. 166/2019 - mass. 42440; S. 114/2011 - mass. 3 5543 ). Le norme fondamentali di riforma economico-sociale nell'ambito del codice dei contratti pubblici sono quelle che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro lato, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione. ( Precedenti: S. 36/2013 - mass. 36955 ; S. 328/2011 - mass. 35992 ; S. 221/2010 - mass. 34758 ). Nella regolamentazione delle procedure di aggiudicazione non sussistono le condizioni che consentono a norme regionali o provinciali, riconducibili a competenze primarie, di produrre effetti proconcorrenziali. Le conseguenze di una diversificazione a livello territoriale, in questo ambito, sono tali da evidenziare un contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza. ( Precedente: S. 45/2010 - mass. 34421). La concorrenza, che in generale rinviene nell'uniformità di disciplina un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali, a fortiori, non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. ( Precedente: S. 283/2009 - mass. 34041 ). Se è vero che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e ), dell'art. 117 Cost. non può che riflettere quella operante in ambito comunitario, tuttavia tale coincidenza a livello concettuale non implica che le istanze di uniformità della disciplina, che si impongono anche alle autonomie speciali, debbano limitarsi al rispetto dei livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea. Lo statuto reg. Trentino-Alto Adige nonché il d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo del medesimo, evocano, infatti, non soltanto il rispetto degli obblighi imposti dall'Unione europea, ma anche l'osservanza delle norme di riforma economico-sociale, tra le quali devono ascriversi quelle dettate dal codice dei contratti pubblici per le procedure di aggiudicazione, comprese le disposizioni relative ai contratti sotto soglia, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. ( Precedenti: S. 98/2020 - mass. 42581; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 160/2009 - mass. 33444; S. 401/2007 - mass. 31871 ). La disciplina sulle procedure di affidamento è suscettibile di evocare istanze di disciplina uniforme della concorrenza che si impongono quali limiti alla legislazione degli enti autonomi, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che vantino in materia una competenza legislativa primaria. ( Precedenti: S. 186/2010 - mass. 34685 ; S. 322/2008 - mass. 32799). Il riferimento, contenuto nel d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, ai contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, va di necessità coordinato con l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti. Con riferimento alla fase indicata, l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale. ( Precedente: S. 43/2011 - mass. 35340 ). Le discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici non possono essere adottate, neppure nell'esercizio di una competenza primaria, in quanto incidono nell'ambito dei contratti pubblici sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. ( Precedente: S. 139/2021 - mass. 44010 ). La crisi pandemica da COVID-19 non consente in alcun modo di ravvisare una sorta di generale giustificazione rispetto a possibili deroghe a norme di riforma economico-sociale adottate dallo Stato. Al contrario, l'esigenza di governare gli effetti economici della crisi e di operare delicatissimi bilanciamenti fra l'istanza di prevenire il rischio pandemico e la connessa necessità di operare semplificazioni delle procedure, da un lato, e le esigenze di garantire la concorrenza nonché la corretta conclusione ed esecuzione dei contratti, da un altro lato, potenziano le ragioni di uniformità della disciplina sottese alle norme di riforma economico-sociale, che in ogni caso solo lo Stato è legittimato a derogare. Non giova alle istanze di uniformità, di trasparenza e di certezza del diritto, necessarie in special modo a tutela della concorrenza e delle ragioni dell'eguaglianza sottese all'ordinamento civile, tanto più in un contesto precario quale quello della presente crisi, l'accavallarsi di deroghe, disegnate a livello provinciale, specie se difformi rispetto alle parallele deroghe disposte a livello statale.

Massima n. 44500

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dei limiti statutari, in relazione alle norme di riforma economico-sociale, di cui complessivamente agli artt. 63, 95, comma 6 e 97, commi 2, 2- bis , 2- ter e 3 cod. contratti pubblici, l'art. 2, commi 1, 4, 7 e 8, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, che rispettivamente introducono misure di semplificazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di valore superiore alla soglia europea, limitano l'utilizzo dei criteri di valutazione di natura discrezionale ai soli casi in cui sia «necessario», e non anche a quelli in cui sia semplicemente «pertinente», e consentono, mediante regolamento di attuazione, di stabilire criteri per la valutazione delle offerte anomale. Le disposizioni impugnate dal Governo, adottate per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contrastano con la normativa statale interposta evocata, riconducibile all'ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, di sicura attinenza alla materia della tutela della concorrenza, in modo fortemente limitativo della concorrenza, senza che possa in alcun modo rilevare la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19. Quanto ai criteri per la valutazione delle offerte anomale, la formula matematica utilizzata viene specificata mediante un rinvio a una formula di tipo «non lineare» in modo che, all'aumentare del ribasso, il vantaggio nella valutazione dell'offerta cresce a un ritmo sempre più limitato, con una formula che impedisce alla stazione appaltante, che ritenga di dover dare maggior peso alla componente del prezzo, sia di poter scegliere una formula diversa (come quella di c.d. interpolazione lineare) sia di ricorrere a formule "indipendenti", seppure adeguatamente motivate, in base alle quali il punteggio attribuito al concorrente non sia condizionato da quello assegnato agli altri, che hanno il merito di consentire all'offerente di calcolare, ex ante , il proprio punteggio e di valutare meglio il punto di equilibrio che rende per l'impresa conveniente una determinata offerta. ( Precedenti: S. 28/2013 - mass. 36938; S. 52/2012 - mass. 36137; S. 184/2011 - mass. 35685 ).

Massima n. 44501

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, l'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare: a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS- work breakdown structure ; b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto». La disposizione impugnata dal Governo, nella parte in cui impone l'utilizzo di alcuni elementi di valutazione dell'offerta tecnica, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, presenta un contenuto difforme rispetto a quanto stabilito dal parametro evocato, che descrive una stretta connessione tra l'oggettività dei criteri di aggiudicazione e la loro pertinenza all'oggetto, alla natura e alle caratteristiche del contratto.

Massima n. 44502

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione all'art. 36 cod. contratti pubblici, norma di riforma economico-sociale, l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, che prevedono, al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, e che a tal fine, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra cinque e venti, a seconda dell'importo complessivo. La disposizione impugnata dal Governo stabilisce che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sia prevista in via di automatismo e non come mera facoltà, diversamente da quanto prospetta l'art. 36, comma 2, cod. contratti pubblici. Inoltre, quanto al profilo del procedimento di aggiudicazione, si prevede, a seconda dell'importo dei lavori da affidare, un numero di inviti inferiore a quanto indicato dall'art. 36, comma 2, lett. d ), cod. contratti pubblici, che già per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro statuisce inoltre l'utilizzo della procedura aperta. Infine, il rinvio contenuto all'art. 33, comma 4, della legge prov. Trento n. 26 del 1993, diverge dal parametro interposto evocato, che stabilisce per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 cod. contratti pubblici il necessario rispetto, tra gli altri, dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo anche da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Massima n. 44503

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale, di cui all'art. 80 cod. contratti pubblici, l'art. 4, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, che prevedono, rispettivamente, che la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito; e che le amministrazioni giudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria. Quanto al comma 1, dall'evocato art. 80 cod. contratti pubblici si inferisce che la disciplina statale richiede che siano dichiarate e talora documentate precise informazioni, che non è dato, dunque, desumere dal mero fatto della presentazione della domanda di partecipazione. Quanto al comma 2, indicando esso, quale criterio generale quello del controllo sui requisiti solo rispetto all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, introduce una normativa difforme dall'art. 80 cod. contratti pubblici e un'automatica inversione dell'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Massima n. 44504

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95 cod. contratti pubblici, l'art. 6, comma 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera: a) per le opere "edilizia-strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento; b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento; c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento; d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento». La disposizione impugnata dal Governo irrigidisce ex lege il giudizio sulla congruità del ribasso, senza trovare riscontro nella legislazione statale interposta, secondo cui spetta alla discrezionalità della stazione appaltante tanto determinare e poi applicare i criteri di volta in volta ritenuti più idonei per valutare il carattere più vantaggioso dell'offerta, quanto giudicare la logicità, la ragionevolezza e l'adeguatezza di un ribasso eventualmente anomalo. ( Precedente: S. 16/2021 - mass. 43574 ).

Massima n. 44505

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95 cod. contratti pubblici, l'art. 6, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica». La disposizione impugnata dal Governo privilegia il criterio del prezzo più basso, che il parametro interposto evocato considera eccezionale e residuale.

Massima n. 44506

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione complessivamente dei limiti statutari in relazione agli artt. 63 e 157, comma 1, cod. contratti pubblici e agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione europea, l'art. 52, commi 2, 4, lett. c ), e 8, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che hanno rispettivamente modificato i commi 1, 3, lett. a ) e 8 dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo, essa ha ampliato sia l'efficacia temporale della norma modificata, estesa a tutta la durata dello stato di emergenza, sia l'ambito oggettivo della sua applicazione, riferito anche agli affidamenti di incarichi tecnico-professionali di importo pari alla soglia europea, nonché agli affidamenti di servizi e forniture di importo pari alla citata soglia, inasprendo il contrasto con i parametri interposti evocati, senza che la loro modifica legislativa nel frattempo intervenuta - l'art. 2 del d.l. n. 76 del 2020, che introduce rilevanti deroghe alle norme fondamentali di riforma economico-sociale sull'aggiudicazione dei contratti sopra soglia - possa sanare retroattivamente il contrasto con una disposizione provinciale, né far venire meno l'interesse alla questione di legittimità costituzionale promossa. Quanto alla seconda disposizione impugnata, essa, nonostante l'emendamento introdotto - che prevede un criterio composito di valutazione delle offerte, ponderando la preferenza per chi si impegna a subappaltare a determinate imprese con la qualità organizzativa delle risorse impiegate - lascia immutati i profili discriminatori e di indeterminatezza già presenti e censurati. Quanto alla terza disposizione, pur riducendo l'ambito di intervento della norma modificata, permane il rinvio a forme di esclusione automatiche delle offerte anomale, in conflitto con il diritto dell'Unione europea.

Massima n. 44507

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, l'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 5- bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto», nonché dell'art. 52, comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 6- bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo, la norma continua ad imporre che gli elementi di valutazione delle offerte si traducano in criteri quantitativi o tabellari, così limitando "a valle" l'autonomia dell'amministrazione; inoltre la preferenza per chi subappalta o si rifornisce da micro, piccole o medie imprese locali conferisce rilevanza a elementi in sé discriminatori, avulsi in quanto tali da ogni possibile giudizio qualitativo sull'offerta. Quanto alla seconda delle disposizioni impugnate, essa coincide con quella dell'art. 2, comma 4, legge prov. Trento n. 2 del 2020, già dichiarata costituzionalmente illegittima.

Massima n. 44508

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con i limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, l'art. 1, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede «Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi»; e dell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge». La prima delle disposizioni impugnate dal Governo, benché modifichi di nuovo l'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, continua a imporre che gli elementi di valutazione dell'offerta si traducano in criteri quantitativi o tabellari, limitando "a valle" l'autonomia dell'amministrazione, inoltre la preferenza per chi subappalta o si rifornisce da micro, piccole o medie imprese locali evidenzia un palese carattere discriminatorio. Quanto alla seconda delle disposizioni impugnate, che modifica l'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, relativa all'utilizzo degli elementi di valutazione dell'offerta, da un lato il riferimento alle micro, piccole e medie imprese subappaltatrici e fornitrici locali non può in alcun modo attenere alla qualità dell'offerta, neppure in senso sociale, trattandosi al contrario di criteri discriminatori; dall'altro la norma si traduce di fatto in un indiretto incentivo all'utilizzo del subappalto, che in quanto tale non può attenere all'oggetto e alla qualità della prestazione. Infine, il riferimento generico agli "impegni" non delimita a sufficienza la discrezionalità dell'amministrazione, che oltretutto non è tenuta ad indicare nei documenti di gara i criteri individuati dalla disposizione provinciale.

Massima n. 44509

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dei limiti statutari, in relazione complessivamente alla normativa di riforma economico-sociale di cui agli artt. 32, commi 7, 8 e 9, 35, comma 18, 36, comma 2, lett. d ), 93, 95, comma 6, 106 e 157, comma 2, cod. contratti pubblici, nonché per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - gli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della legge prov. Bolzano n. 3 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo (art. 13, comma 1), essa, per alcune delle ipotesi in esso previste, elenca dei criteri di aggiudicazione dell'offerta dal carattere discriminatorio, senza che possa giustificarsi neppure in un presunto bilanciamento di interessi fra tutela della concorrenza e difesa dell'ambiente. Quanto alla seconda e alla terza delle disposizioni impugnate (artt. 14 e 16), rispettivamente relativa alle soglie per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi, e alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per appalti di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia europea, entrambe palesano un contenuto difforme dai parametri interposti evocati. Lo stesso è a dirsi quanto alla quarta delle disposizioni impugnate (art. 17), che prevede misure di accelerazione delle procedure, che incidono sulla disciplina della cauzione provvisoria e sul momento di verifica dei requisiti di partecipazione; e alla quinta delle disposizioni impugnate (art. 18), che disciplina l'esecuzione in via d'urgenza del contratto e le modalità di pagamento del corrispettivo, anche in deroga ai contratti già conclusi. Quanto alla sesta delle disposizioni impugnate (art. 19), che introduce la possibilità di aumentare l'anticipazione del prezzo fino al 40%, essa disegna un privilegio doppiamente lesivo della concorrenza, operando solo a livello provinciale e potendo beneficiare anche coloro che hanno partecipato a procedure già bandite. Quanto alla settima delle disposizioni impugnate (art. 22), essa regola in modo difforme dalla normativa statale la modifica di contratti a esecuzione continuata e periodica - c.d. proroga tecnica - che tuttavia non tollera in alcun modo deroghe da parte della legislazione provinciale, in palese contrasto con le istanze di tutela della concorrenza.

Massima n. 44510

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. e ) ed l ), Cost., l'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, limitatamente alle parole «di cui agli articoli 13, 14» e «16, 17, 18, 19 e 22». La disposizione impugnata dal Governo limita l'ambito temporale di applicazione di alcune norme della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, previste per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2. In tal modo esso non fa che regolare l'arco temporale di vigenza degli articoli già tutti impugnati e dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Massima n. 44511

Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata e carente motivazione nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 6, commi 1, 2, primo periodo, e 3, primo periodo, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, che disciplinano le condizioni per procedere all'affidamento diretto e alle modalità che regolano il confronto concorrenziale. Il ricorso si milita laconicamente a richiamare alcune pronunce costituzionali, senza consentire in alcun modo di inferire il richiamo alle norme interposte di riferimento, senza che ciò lasci trapelare le ragioni dell'impugnazione. ( Precedenti: S. 174/2020 - mass. 43053; S. 143/2020 - mass. 43404; S. 25/2020 - mass. 42302 ).

Massima n. 44512

Il ricorrente ha l'onere non solo di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. ( Precedenti: S. 95/2021 - mass. 43880; S. 78/2021 - mass. 43775; S. 290/2019 - mass. 42834; S. 198/2019 - mass. 42836; S. 245/2018 - mass. 40608 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento ai limiti statutari, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ed l , Cost. dell'art. 57, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha introdotto l'art. 7- bis nella legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla violazione dei limiti statutari, la motivazione risulta gravemente generica e carente, senza un'autonoma e specifica motivazione e senza chiarire il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus . Quanto all'evocato parametro dell'indicata lett. e ), la norma impugnata non ha mai trovato applicazione in un periodo nel quale non trovasse giustificazione nel diritto statale derogatorio e nelle sue proroghe dettate dallo ius superveniens . Pertanto, non è più ravvisabile alcun interesse del Governo a coltivare il ricorso sul punto. ( Precedenti: S. 17/2014 - mass. 37621; S. 32/2012 - mass. 36095 ).

Massima n. 44513

È dichiarata inammissibile, per l'assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento al d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., dell'art. 29 della legge prov. di Trento n. 6 del 2020, che ha modificato l'art. 3 della legge prov. n. 2 del 2020, oggetto di precedente impugnazione. Il ricorrente non sviluppa alcuna autonoma e specifica motivazione, perché l'argomentazione consta di un mero rinvio per relationem alle censure già mosse, senza neppure individuare le specifiche disposizioni impugnate all'interno dell'indicato art. 29, contenente previsioni eterogenee, cosicché mancano gli elementi, anche minimi, che consentono di esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto. ( Precedenti: S. 171/2021 - mass. 44135; S. 7 del 2021 - mass. 43552; S. 258/2020 - mass. 43547; S. 160/2020 - mass. 43325; S. 174/2020 - mass. 43055 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 4, 7, 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), nonché del comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che «l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare: a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure; b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto»; dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020; dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020; dell'art. 6, comma 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera: a) per le opere "edilizia-strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento; b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento; c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento; d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento»; dell'art. 6, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, commi 2, 4, lettera c), e 8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 2020 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), che hanno rispettivamente modificato i commi 1, 3, lettera a) e 8 dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 5-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto», nonché dell'art. 52, comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il comma 6-bis nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 2020, n. 13, recante «Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)», nella parte in cui prevede «Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi»; dell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede che, «Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020, limitatamente alle parole «di cui agli articoli 13, 14» e «16, 17, 18, 19 e 22»;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, primo periodo, e 3, primo periodo, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 50 del 2020 indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 8, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, promossa in riferimento agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 59 del 2020 indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha introdotto l'art. 7-bis nella legge prov. Trento n. 2 del 2020, promosse, in riferimento ai limiti statutari, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 59 del 2020 indicato in epigrafe;

10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 legge della Provincia di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), che ha modificato l'art. 3 della legge prov. n. 2 del 2020, promossa, in riferimento al d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 92 del 2020.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 e il 25 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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