Corte costituzionale
Sentenza n. 218/2022
Corte cost., sent. 21 ottobre 2022, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/2022
- Data di deposito
- 21 ottobre 2022
- Data di decisione
- 13 settembre 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 2, legge della Regione Umbria n. 15 del 18 novembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 45093
La disciplina delle Forze di polizia dello Stato, rimessa alla competenza esclusiva del legislatore statale, è riconducibile, sotto l'aspetto organizzativo e del personale, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost. mentre, sotto il profilo funzionale, investe le materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale» di cui all'art. 117, secondo comma, rispettivamente lett. h ) ed l ), Cost. ( Precedenti: S. 161/2021; S. 170/2019 - mass. 40716; S. 81/2017 - mass. 39519; S. 89/2015 ). Il nucleo essenziale degli ambiti che funzionalmente ricadono nella c.d. sicurezza primaria, costituito dalla prevenzione e repressione dei reati, attiene al titolo di competenza statale esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza» ( Precedente: S. 236/2020 - mass. 42815 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per errato presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h e g , Cost., dell'art. 35, comma 2, della legge reg. Umbria n. 15 del 2021, che prevede, tra le cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale sociale, il loro uso per la commissione di attività illecite, risultanti da provvedimenti di pubblica sicurezza o della polizia locale. La disposizione regionale impugnata non impone nuovi obblighi alle Forze di polizia dello Stato, ma si limita a considerare la possibilità che le competenti autorità locali siano informate dell'avvenuta adozione di provvedimenti della pubblica sicurezza dai quali risulti la commissione di attività illecite, riconnettendovi la sanzione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. La mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé lesione di attribuzioni, essendo conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato fornisca alle competenti strutture regionali, ovvero, se necessario, anche a quelle locali, i dati di cui sia in possesso. Il legislatore regionale pertanto - nell'ambito della cura di un settore di propria competenza, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., afferente alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica - non ha interferito con la competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza). ( Precedenti: S. 94/2007; S. 327/2003 - mass. 27997; S. 412/1994 - mass. 21169 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge della Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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