Corte costituzionale
Sentenza n. 216/2022
Corte cost., sent. 21 ottobre 2022, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/2022
- Data di deposito
- 21 ottobre 2022
- Data di decisione
- 13 settembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2 novembre 2021
- art. 4, comma 18, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2 novembre 2021
- art. 4, comma 18, lett. d), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2 novembre 2021
- art. 4, comma 18, lett. f), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2 novembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 45113
La disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi, per la generalità delle Regioni, ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010. ( Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 258/2020 - mass. 43546; S. 106/2020 - mass. 42993, 86/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40785 ). Le linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le citate linee guida hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, essendo le disposizioni in esse contenute annoverate tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle regioni. ( Precedenti: 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42667; S. 69/2018 ). Poiché lo statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non prevede alcuna competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, opera la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; pertanto, la competenza legislativa così acquisita dalla detta Regione è soggetta al regime complessivo del Titolo V, che comprende, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'obbligo di rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato quali, per la materia in esame, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida da esso previste. ( Precedenti: S. 148/2019 - mass. 42410; S. 119/2019 - mass. 42772 ). La dichiarazione di inidoneità all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili deve risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria adeguata, volta a prendere in considerazione una serie di interessi coinvolti, e l'individuazione delle aree o zone non idonee da parte delle Regioni deve avvenire attraverso atti di programmazione. Una normativa regionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. ( Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42665 e 42667, S. 69/2018 - mass. 40784; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 44/2011 - mass. 35352 ). Il paragrafo 17 delle linee guida, enunciando principi fondamentali della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, richiede un'apposita istruttoria, finalizzata all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - nella quale vengano bilanciati l'interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili e quelli alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale -, che deve sfociare in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo. L'interesse allo sviluppo di energie rinnovabili è di cruciale rilievo rispetto all'obiettivo di tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 17, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021, che individua una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW. La norma impugnata dal Governo è incompatibile il par. 17 delle linee guida. Non può, infatti, ritenersi consentito dichiarare non idonee aree individuate in esito a diversi procedimenti amministrativi, nei quali non viene in considerazione l'interesse allo sviluppo di energie rinnovabili; né può ovviare alla mancanza del procedimento amministrativo la circostanza che le aree previste dalla disposizione impugnata corrispondano, in parte, a quelle menzionate nell'Allegato f alle linee guida, per le quali l'installazione di impianti non è vietata in maniera generalizzata ma solo a seguito di un'apposita istruttoria). ( Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902, n. 177 del 2021 - mass. 44094, S. 106/2020 - mass. 42993, n. 86 del 2019 - mass. 42665; S. 69/ 2018 - mass. 40784 ).
Massima n. 45114
Sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle Regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, all'individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa. ( Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 298/2013; S. 308/2011; S. 168/2010 - mass. 34639 ). Le linee giuda di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione, definiscono criteri funzionali all'individuazione di punti di equilibrio tra l'interesse al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea e degli obblighi assunti con le ratifiche del Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi, la tutela del paesaggio e del territorio e la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai privati interessati alla realizzazione degli impianti. ( Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S 46/2021; S. 237/2020; S. 148/2019; S. 275/2012; S. 85/2012 - mass. 36239 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 18, lett. a , d e f , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021 che - fermi i divieti di installazione previsti dalla stessa legge regionale - individua una serie di condizioni cui è subordinata la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, di potenza superiore a 1 MW, relative alla non compromissione di un bene paesaggistico, alla loro posizione nonché al contenimento del livello di compromissione e degrado determinato dalla loro dimensione e concentrazione. La Regione non può dettare per legge criteri generali per la localizzazione dei detti impianti, a maggior ragione quando si risolvano in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze