Corte costituzionale
Sentenza n. 195/2022
Corte cost., sent. 26 luglio 2022, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/2022
- Data di deposito
- 26 luglio 2022
- Data di decisione
- 23 giugno 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 45011
Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem , intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere. ( Precedenti: S. 125/2022; S. 6/2019 - mass. 42180 ).
Massima n. 45012
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. La disposizione censurata dal Tribunale di Trieste, sez. civile, non è ragionevole laddove nega il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale, la morte dell'altro coniuge, sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale. La morte, infatti, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi. Né potrebbe ritenersi ragionevole una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, poiché nella disciplina relativa alla cittadinanza manca una disposizione specifica inerente ai matrimoni fittizi, ossia ai matrimoni contratti in frode alla legge, come previsto invece dalla disciplina sul ricongiungimento familiare. In altri termini, la norma è costituzionalmente illegittima in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui al successivo art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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