Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2022
Corte cost., sent. 25 luglio 2022, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2022
- Data di deposito
- 25 luglio 2022
- Data di decisione
- 7 luglio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 9 maggio 2017
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44920
La valutazione dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che il vaglio del rimettente sull'esistenza delle condizioni dell'azione può essere sindacato solo laddove implausibile. ( Precedenti: S. 240/2021 - mass. 44423; S. 268/2020 - mass. 43588; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 168/2020 - mass. 42592 ). L'incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l' iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 258/2021 - mass. 44382; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 136/2020 - mass. 43505; S. 150/2019 - mass. 41415; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450).
Massima n. 44921
La modifica normativa della norma censurata, entrata in vigore antecedentemente alla ordinanza di rimessione, non può considerarsi ius superveniens . ( Precedenti: S. 177/2018 - mass. 40191; S. 43/2018 - mass. 39968; O. 200/2017 - mass. 39445 ).
Massima n. 44922
Nell'individuazione della materia cui ascrivere la norma censurata occorre tener conto della sua ratio , della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando la considerazione degli aspetti marginali e degli effetti riflessi. ( Precedenti: S. 70/2022 - mass. 44854; S. 56/2020 - mass. 42161; S. 164/2019 - mass. 41667; S. 137/2019 - mass. 41667; S. 116/2019 - mass. 41873 ). Nella materia dell'ordinamento degli enti regionali possono sussumersi solo le norme concernenti i profili pubblicistico-organizzativi e non quelle che si spingono a disciplinare i correlati rapporti privatistici e quelle che regolano il relativo regime processuale, rispettivamente attratte nei diversi ambiti materiali dell'ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali, di esclusiva competenza legislativa statale. ( Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 25/2020 - mass. 42260 ).
Massima n. 44923
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa». La disposizione censurata dal Tribunale di Palermo e dal TAR Sicilia, statuendo, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, che, per le liquidazioni deficitarie, il Presidente della Regione con proprio decreto possa disporre la liquidazione coatta amministrativa, consente di introdurre un regime sostanziale e processuale per i creditori, conseguente alla sottoposizione dell'ente alla LCA, costituente marcata deroga al regime ordinario previsto dal cod. civ. e da quello di proc. civ. in punto, rispettivamente, di responsabilità patrimoniale e accertamento dei crediti, che perciò incide sulle materie di competenza legislativa statale esclusiva dell'ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali. La Regione Siciliana, prevedendo con la norma censurata l'apertura della LCA per gli enti da essa vigilati, tra l'altro già soppressi, non si limita a incidere sulla loro organizzazione, ma disciplina anche il loro rapporto con i creditori, imponendo l'accertamento delle pretese in sede concorsuale e la soddisfazione secondo la regola della par condicio. Né può affermarsi la "costituzionalità sopravvenuta" della norma censurata a seguito della novella legislativa statale contenuta dell'art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021 che conferisce alla Giunta regionale il potere di disporre la LCA per gli enti regionali e delle Province autonome che non possano fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. La novella statale, infatti, non opera, né potrebbe farlo, sulla disposizione regionale censurata, la cui illegittimità costituzionale è determinata proprio dal fatto di avere invaso un ambito di potestà legislativa riservata allo Stato. ( Precedenti: S. 22/2021 - mass. 43468; S. 25/2007 - mass. 30991 ).
Massima n. 44924
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1- bis , della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017. Venuta meno la norma, contenuta nel precedente comma 1, che consente l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale, il comma 1- bis - che consente al Presidente della Giunta di delegare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla procedura - rimane privo di autonoma portata normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale), limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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