Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2022
Corte cost., sent. 25 luglio 2022, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2022
- Data di deposito
- 25 luglio 2022
- Data di decisione
- 21 giugno 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, lett. c-bis), legge della Regione Puglia n. 14 del 30 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 45031
I rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio sono definiti secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale. ( Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021; S. 74/2021; S. 11/2016 - mass. 38705 ). Il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici - espresso nell'art. 145, comma 3, cod. beni culturali - intende garantire l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, valore imprescindibile e, pertanto, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio. A quest'ultimo è impedito adottare sia normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti - cioè con previsioni di tutela in senso stretto - sia normative che, pur non contrastando con (o derogando a) previsioni di tutela in senso stretto, pongano alla disciplina paesaggistica limiti o condizioni che, per mere esigenze urbanistiche, escludano o ostacolino il pieno esplicarsi della tutela paesaggistica. ( Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44647; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 240/2020; S. 86/2019 - mass. 42376 ). La normativa sul Piano casa, pur nella riconosciuta finalità di agevolazione dell'attività edilizia, non può far venir meno la natura cogente e inderogabile delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, adottate dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". ( Precedenti: S. 261/2021; S. 86/2019 - mass. 42541 ). Il PPTR deve essere messo al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali, che possono metterne in discussione la complessiva ed unitaria efficacia. ( Precedenti: S. 261/2021; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 11/2016 - mass. 38705 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 6, comma 2, lett. c- bis , della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 3 del 2021, nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione - previsti dagli artt. 3 e 4 della stessa legge regionale, nell'ambito del Piano casa - debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale regionale. La disposizione censurata dal Consiglio di stato, sez. quarta - nel prevedere che i citati interventi possano interessare ambiti e immobili sottoposti a vincolo paesaggistico senza fare menzione anche del rispetto delle dette prescrizioni specifiche del PPTR - contrasta con il principio di prevalenza di quest'ultimo su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 1 della legge Regione Puglia 24 marzo 2021, n. 3, recante «Modifica all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche», nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2021.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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