Corte costituzionale

Sentenza n. 191/2022

Corte cost., sent. 25 luglio 2022, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/2022
Data di deposito
25 luglio 2022
Data di decisione
8 giugno 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 45 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 9, lett. u), legge della Regione Abruzzo n. 45 del 30 dicembre 2020

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 35, decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 195, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 196, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 196, comma 1, lett. o), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 3, lett. l), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 44977

La disciplina dei rifiuti va ricondotta alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Difatti, le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. ( Precedenti: S. 21/2022 - mass. 44453; S. 189/2021 - mass. 44324; S. 86/2021 - mass. 43803; S. 227/2020 - mass. 42658; S. 289/2019 - mass. 40971; S. 215/2018 - mass. 40908; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 54/2012 - mass. 36141; S. 380/2007 - mass. 31811; S. 259/2004 - mass. 28679 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 1, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2020, limitatamente alle parole «ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e». La norma regionale impugnata dal Governo, nel ribadire la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti di incenerimento sul territorio regionale, vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, cui spetta individuare le zone in cui realizzare tali strutture, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. f ), cod. ambiente e dell'art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come conv.) ( Precedenti: S. 231/2019 - mass. 40825; S. 142/2019 - mass. 41398; S. 154/2016 - mass. 38942 ).

Massima n. 44978

Le previsioni del Codice dell'ambiente che riservano alle procedure amministrative - e dunque alla pianificazione, anziché alla legge regionale - l'assunzione delle decisioni in ordine alle aree non idonee a ospitare le strutture per il trattamento dei rifiuti sono vincolanti e valgono a escludere l'intervento legislativo regionale. ( Precedenti: S.121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44821; S. 11/2022 - mass. 44476; S. 272/2020 - mass. 43248; S. 28/2019 - mass. 42182 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., in relazione agli artt. 196, comma l, lett. n e o , e 199, commi l, 3, lett. l , e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - dell'art. 1, comma 9, lett. u , della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2020, in tema di distanze minime dai centri abitati e da altri luoghi sensibili per la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti. La norma regionale impugnata non vìola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché non individua direttamente le aree nelle quali non si possono localizzare impianti di trattamento dei rifiuti. Essa reca una esemplificazione di luoghi da cui tali strutture dovrebbero essere distanti, lasciando che i successivi atti di pianificazione li identifichino puntualmente e definiscano la misura delle distanze, in conformità con le evocate norme interposte).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), limitatamente alle parole «ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, lettera u), della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 196, comma l, lettere n) e o), e 199, commi l, 3, lettera l), e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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