Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2022

Corte cost., sent. 25 luglio 2022, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2022
Data di deposito
25 luglio 2022
Data di decisione
7 luglio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 9 novembre 2021
  • art. 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 9 novembre 2021
  • art. 23-bis, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 gennaio 2000
  • art. 23-bis, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 gennaio 2000
  • art. 23-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 gennaio 2000
  • art. 9, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 9 novembre 2021
  • art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 9 novembre 2021

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 3, comma 7, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016

Massime

Massima n. 45038

Le disposizioni regionali che disciplinano il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria incidono sull'assetto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e, pertanto, sono riconducibili alla materia della tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Né vengono in rilievo le competenze statutarie in ambito sanitario, in quanto la maggiore ampiezza della competenza concorrente in materia di tutela della salute comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. ( Precedenti: S. 139/2022 - mass.44948; S. 37/2021; S. 87/2019 - mass. 42362 ).

Massima n. 45039

Le Regioni possono disciplinare l'istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario, ma non nel caso di mera vacanza dell'ufficio di direttore generale dell'azienda USL, poiché in tal modo sarebbe violata la previsione di cui all'art. 3- bis , comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, con elusione del termine perentorio di sessanta giorni per la copertura della stessa vacanza. ( Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44333; S. 87/2019 - mass. 42362 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, che prevede la facoltà della Giunta regionale di procedere al commissariamento dell'azienda sanitaria nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio di direttore generale. La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto non ricollega il commissariamento né a un'esigenza straordinaria o a una comprovata e giustificata impossibilità di copertura della vacanza mediante l'ordinario procedimento, né, tantomeno, ad alcuna delle fattispecie esemplificativamente indicate dalla giurisprudenza costituzionale).

Massima n. 45040

Gli artt. 3, comma 7, e 3- bis , comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali in materia di tutela della salute, atteso che la disciplina dei requisiti in essi contenuta si ricollega all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, a sua volta espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. ( Precedenti: S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass. 42362; 159/2018 - mass. 40049; S. 295/2009 - mass. 34078 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23- bis , comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico». La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute in quanto, con riguardo alla procedura per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, da un lato altera la composizione della commissione regionale rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale - che mira a circoscrivere la scelta dei dirigenti tra i candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali -, dall'altro, consentendo alla Giunta regionale, in occasione dell'avviso pubblico relativo a ogni nomina, di indicare ulteriori requisiti non predefiniti, non solo altera l'uniformità di disciplina richiesta dal sistema, ma, per il margine di discrezionalità riconosciuto, sottopone la nomina di tali figure al rischio del condizionamento politico, così vanificando le finalità perseguite dal legislatore statale).

Massima n. 45041

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23- bis , commi 1, 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, utilizza il termine «minimi». Detto termine si connette alla possibilità di introdurre requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario ulteriori rispetto a quelli indefettibili indicati nominatim dalla legge regionale impugnata dal Governo - già sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla normativa statale - per cui si tratta di previsione strettamente e funzionalmente correlata con la porzione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, costituendo con essa un insieme organico, espressivo di una logica unitaria. ( Precedenti: S. 50/2021 - mass. 43746; S. 186/2020 - mass. 43219 ).

Massima n. 45042

È dichiarata inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale alla coltivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 171 del 2016 - dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021 che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio di direttore generale dell'Azienda USL senza che, alla data del 1° gennaio 2022, sia stata avviata la procedura di nomina, prevede in via transitoria l'applicabilità della previgente procedura. Alla luce della documentazione prodotta dalla resistente in allegato al proprio atto di costituzione, risulta che a tale data l'ufficio di direttore generale non era vacante, atteso che la nomina è intervenuta in epoca immediatamente precedente ad essa. La disposizione dunque, nel significato che le parti le attribuiscono, non avrebbe ricevuto applicazione né mai potrebbe riceverla in futuro, trattandosi di regime transitorio. Il sindacato costituzionale, infatti, deve trovare spazio ove la norma, seppure a efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti. ( Precedenti: S. 260/2017; O. 1/2017 - mass. 39264 ).

Massima n. 45043

Nella materia concorrente della tutela della salute, di regola, spetta alle Regioni dettare la disciplina di dettaglio con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, a esse sono state riconosciute, soprattutto in seguito alla riforma costituzionale del 2001, con cui sono state ampliate le competenze regionali in materia sanitaria. Tuttavia, per le Regioni è vincolante la disposizione statale che, sebbene di natura dettagliata, per la ratio sottesa alla stessa si ponga in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore. ( Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 181/2006 - mass. 30383 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui dispone «nei sette anni precedenti». La norma regionale impugnata, nel disciplinare i requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore sanitario, dispone che la pregressa esperienza sia maturata entro tale arco temporale, così prevedendo una specificazione non contenuta nell'evocato parametro interposto. Ciò tuttavia non comporta violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute poiché, nulla avendo stabilito la legge statale in merito alla collocazione temporale del requisito, non si tratta di un rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio da essa espresse).

Massima n. 45044

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 171 del 2016 - dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021 che, nel disciplinare il procedimento di nomina del direttore generale dell'azienda USL valdostana, prevede la facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei. La norma regionale non consente di attingere, nell'arco di un triennio, dall'elenco precedentemente definito anche nell'ipotesi di scadenza fisiologica dell'incarico, poiché la durata di quest'ultimo è normativamente compresa tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni. Tale facoltà è pertanto destinata a operare in fattispecie diverse, tra cui, in particolare, quelle di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, previste dal legislatore statale. ( Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass.42362 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31, recante «Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, commi 1, 3 e 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, utilizza il termine «minimi»;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui dispone «nei sette anni precedenti», promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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