Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2022

Corte cost., sent. 24 gennaio 2022, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/2022
Data di deposito
24 gennaio 2022
Data di decisione
2 dicembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, comma 2, quater, lett. e), legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 44598

È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente abbia - almeno implicitamente - escluso la possibilità di un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata, argomentando pianamente sulla base del suo dato letterale, che costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione. ( Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44036; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 59/2021 - mass. 43752; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nella specie, sono dichiarate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis comma 2- quater , lett. e , ordin. penit. prospettate dal rimettente sulla base di un'interpretazione plausibile e conforme al dato letterale della disposizione censurata, che, con riferimento ai detenuti e internati sottoposti al regime speciale, prevede come misura ordinaria il visto di censura della corrispondenza, elencando in modo apparentemente tassativo le ipotesi di corrispondenza ad esso sottratta).

Massima n. 44599

La garanzia costituzionale del diritto di difesa - qualificato come «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale - comprende il diritto, ad esso strumentale, di conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti; tale diritto assume una valenza tutta particolare nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario, le quali, in quanto fruenti solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l'esterno, vengono a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all'esercizio delle facoltà difensive. ( Precedenti: S. 238/2014 - mass. 38136; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 212/1997 - mass. 23388; S. 216/1996 - mass. 22536; S. 232/1989 - mass. 12711; S. 18/1982 - mass. 9567 ).

Massima n. 44600

Il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività del diritto alla difesa. ( Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. e , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. La misura, nel limitare vistosamente il diritto di difesa, si appalesa inidonea a impedire che il detenuto o l'internato possano continuare a intrattenere rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Essa appare anche eccessiva rispetto allo scopo perseguito, in quanto sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il difensore, in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite di quest'ultimo, finendo per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso). ( Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157 ).

Massima n. 44601

Le limitazioni dei diritti fondamentali imposte ai detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41- bis ordin. penit. - assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni" - sono costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; e, dall'altro, non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all'art. 41- bis ordin. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. ( Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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