Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2022

Corte cost., sent. 12 luglio 2022, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2022
Data di deposito
12 luglio 2022
Data di decisione
23 giugno 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:174

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44928

La scelta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost. ( Precedenti: S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347 ).

Massima n. 44929

L'esistenza del nesso "sostanziale" di continuità tra più reati non può farsi dipendere da circostanze occasionali, ovvero dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi. ( Precedenti: S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Il divieto di concedere la messa alla prova più di una volta - previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bologna - non osta a che l'imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell'ambito del medesimo procedimento; risulta pertanto irragionevole che, quando invece, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione siano contestati in distinti procedimenti, egli non abbia più la possibilità di accedere al rito. Una tale preclusione finirebbe inoltre per frustrare l'intento legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria il reato continuato e il concorso formale, e di farlo anche attraverso l'ammissione al percorso di risocializzazione e riparazione che è proprio della messa alla prova e il cui esito positivo comporta l'estinzione dei reati. In queste ipotesi spetterà al giudice una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento e del percorso di riparazione e risocializzazione già compiuto durante la prima messa alla prova. ( Precedenti: S. 146/2022 - mass. 44845; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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