Corte costituzionale

Sentenza n. 171/2022

Corte cost., sent. 8 luglio 2022, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/2022
Data di deposito
8 luglio 2022
Data di decisione
8 giugno 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 418, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 419, legge n. 178 del 30 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44914

In base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio a quo , con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di chi interviene nel giudizio principale solo successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti: S. 85/2017 - mass. 39584; O. 14/2022 - mass. 44482; O. 24/2015 - mass. 38215 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sono dichiarati inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri).

Massima n. 44915

Si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili; nel qual caso è insindacabile la discrezionalità del legislatore, sempre entro il limite generale dei principii di proporzionalità e ragionevolezza. ( Precedenti: S. 71/2021 - mass. 43829; S. 85/2020 - mass. 43541; S. 13/2018 - mass. 39754; S. 71/2015 - mass. 38335; S. 192/2016 - mass. 39015; S. 79/2016 - mass. 38820; S. 85/2013 - mass. 37050; S. 340/2004 - mass. 28841 ).

Massima n. 44916

In tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata, il limite insuperabile deve essere individuato nell'arbitrarietà e nell'incongruenza - e quindi nell'irragionevolezza - delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale. ( Precedente: S. 218/2021 - mass. 44288 ).

Massima n. 44917

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle c.d. parafarmacie, l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie - e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe - non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza: mentre le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d ), e ) e f ), del d.lgs. n. 114 del 1998, le farmacie, invece, erogano l'assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i LEA ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, e svolgono, dunque, un servizio di pubblico interesse, preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute per assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale, restando marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista; cosicché i farmacisti titolari di farmacia sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Inoltre, l'attività svolta dalle farmacie è stata di recente estesa alla prestazione di servizi sanitari, la cui determinazione avviene nell'ambito dei princìpi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di tutela della salute. Le disposizioni censurate sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19; la scelta di avvalersi a tal fine solo delle farmacie, quali soggetti del SSN, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza - punto di equilibrio in un quadro complesso, ove vengono in gioco diversi interessi e primo tra tutti la tutela della salute - rientra nella sfera della discrezionalità legislativa, non censurabile per irragionevolezza. ( Precedenti: S. 37/2021 - mass. 43651; S. 66/2017 - mass. 39876; S. 216/2014 - mass. 38104; S. 448/2006 - mass. 30906; S. 87/2006 - mass. 30231; S. 4/1996 - mass. 22075; S. 312/1983 - mass. 9631; S. 29/1957 - mass. 232 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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