Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2022

Corte cost., sent. 5 luglio 2022, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2022
Data di deposito
5 luglio 2022
Data di decisione
9 giugno 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 261, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 2262, comma 2, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
  • art. 2262, comma 3, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 45024

Il requisito dell'incidentalità della questione di legittimità costituzionale è integrato nel caso in cui essa investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale e richiede una differenza tra i due petita , quello del giudizio a quo e quello dell'incidente di costituzionalità, tale per cui quest'ultimo costituisce il presupposto logico-giuridico per l'accoglimento della domanda da parte del rimettente. ( Precedenti: S. 224/2020 - mass. 42753; S. 188/20 - mass. 43291; S. 119/20 - mass. 43478; S. 151/2009 - mass. 33412; S. 303/2007 - mass. 31608 ).

Massima n. 45025

Il valore del legittimo affidamento [nella sicurezza giuridica] costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, che trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost. La sua tutela non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Costituiscono indici rilevatori, per stabilire l'eventuale irragionevole incidenza delle diposizioni sopravvenute sull'affidamento, il tempo trascorso dall'originaria definizione dell'assetto regolatorio al mutamento con efficacia retroattiva e il grado di consolidamento della situazione soggettiva riconosciuta nonché la prevedibilità della modifica e la proporzionalità dell'intervento legislativo. ( Precedenti: S. 145/2022 - mass. 44840; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 54/2019 - mass. 41865; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 219/2014 - mass. 38108; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 160/2013 - mass. 37176; S. 83/2013 - mass. 37044; S. 166/2012 - mass. 36451; S. 302/2010 - mass. 34976; O. 31/2011 - mass. 35274 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e tutela dell'affidamento, l'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010, cod. ordinamento militare, che attribuiva un premio ai controllori del traffico aereo, rimasti in servizio nelle forze armate alla data del 22 gennaio 2004, da corrispondere alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. La citata situazione soggettiva radica nei destinatari un affidamento "rinforzato" e non può essere esposta ad un semplice ripensamento del legislatore; la norma censurata dal TAR Puglia produce, infatti, effetti retroattivi ingiustificati, incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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